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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2957/2018 del 07/02/2018

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Due condomini avevano impugnato davanti al giudice di pace le delibere assembleari del 21 maggio 2010 e del 6 settembre 2010. La prima stabiliva che aiuole e spazi verdi comuni dovessero rimanere liberi da ingombri; in seguito l’amministratrice aveva rimosso vasi e piante collocati da uno dei condomini. La seconda vietava di piantare essenze vegetali nelle aiuole, di deporre vasi o materiali sugli spazi comuni e vicino ad alcuni pilastri, disponeva la recisione di una pianta rampicante posta nell’aiuola a ornamento del balcone del condomino e deliberava la conclusione di una transazione. Il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 7, comma 3, c.p.c.; il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 30 luglio 2013, aveva accolto l’appello dei condomini, riconosciuto la competenza del giudice di pace, annullato le delibere in relazione all’uso delle aiuole e degli spazi comuni e alla transazione deliberata senza la maggioranza necessaria, e condannato il condominio a pagare € 849,29 per la rimozione e distruzione delle piante e € 3.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Il condominio ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) ha contestato che l’eccezione d’incompetenza fosse tardiva, sostenendo che la prima udienza rilevante fosse quella di effettiva trattazione, successiva al mero rinvio; 2) ha sostenuto che la controversia spettasse al tribunale per materia, poiché i divieti avrebbero negato radicalmente il diritto di usare le parti comuni e non si sarebbero limitati a disciplinarne le modalità; 3) ha contestato la competenza per valore sulla domanda risarcitoria, ritenuta indeterminabile, e la rilevanza della dichiarazione di valore resa ai fini fiscali; 4) ha censurato l’applicazione dell’art. 1102 c.c. e la valutazione secondo cui i divieti sulle aiuole impedivano ai condomini di farne uso; 5) ha contestato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., negando la mala fede o colpa grave e richiamando l’esito favorevole ottenuto in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è infondato: rientrano nella competenza per materia del giudice di pace le controversie sui limiti quantitativi e qualitativi delle modalità di esercizio delle facoltà dei condomini, mentre spettano al tribunale quelle sull’esistenza stessa del diritto di usare le cose comuni per determinati fini; nella specie le delibere vietavano soltanto specifiche modalità d’uso. Il terzo motivo è inammissibile perché non censurava una distinta ratio della sentenza impugnata, secondo cui, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il rigetto dei motivi secondo e terzo ha assorbito il primo, relativo alla tempestività dell’eccezione d’incompetenza. Il quarto motivo è infondato: la censura, pur formulata come violazione di legge, mirava a ottenere un riesame dell’apprezzamento fattuale del Tribunale circa l’illegittimità dei divieti e l’uso delle aiuole, non consentito in sede di legittimità; la Corte ha inoltre osservato che l’art. 1102 c.c. non è inderogabile quanto ai limiti d’uso, che possono essere resi più rigorosi dal regolamento o da delibere approvate con le maggioranze prescritte, fermo il divieto di un’interdizione generalizzata dell’uso delle parti comuni. Anche il quinto motivo è stato rigettato: contestava in realtà l’accertamento di merito del presupposto soggettivo della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la soccombenza rilevante va valutata con riguardo all’esito del giudizio in cui la condanna è pronunciata, senza attribuire rilievo alla vittoria conseguita nei precedenti gradi. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del condominio e liquidate in € 200 per esborsi ed € 1.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.c.

    Nel caso di specie, si verte in una fattispecie della seconda tipologia, avendo le due delibere impugnate a oggetto il divieto di fare solo determinati usi di aree comuni.

    La competenza per materia del giudice di pace comprende le controversie relative alle modalità e ai limiti dell’uso delle aree comuni, quando non sia controversa l’esistenza stessa del diritto di usarle.

  • art. 14, comma 1, c.p.c.

    Tale seconda ratio non essendo stata contestata, il motivo riguardante la sola ratio concorrente è inammissibile (cfr. ad es. Cass. n. 9752 del 18/04/2017).

    La sentenza richiama la regola per cui, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito; poiché tale autonoma ratio non era stata specificamente impugnata, la censura rivolta soltanto alla ratio concorrente è inammissibile.

  • art. 1102 c.c.

    In argomento, va premesso che la decisione del tribunale appare in continuità con la giurisprudenza di questa corte (v. Cass. n. 27233 del 04/12/2013) per cui l’art 1102 cod. civ., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile; ne consegue che, i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge (fermo restando che non è consentita l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni).

    I limiti all’uso della cosa comune posti dall’art. 1102 c.c. possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale o da deliberazioni assembleari adottate con le maggioranze prescritte, ma non è consentito vietare in modo generalizzato l’utilizzazione delle parti comuni.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    In argomento, va data continuità alla giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. 29 settembre 2016 n. 19285) secondo cui l’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., nel testo introdotto con la I. 69 del 18 giugno 2009 che consente al giudice – – anche d’ufficio -• di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, configura una responsabilità “non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive” (così Corte Cost. n. 152 del 2016, richiamata anche da Cass. sez. U n. 16601 del 5 Luglio 2017), presupponendo comunque la mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass. n. 3003 del 11/02/2014).

    La condanna prevista dal comma 3 ha natura sanzionatoria, con finalità deflattive, e presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente; la soccombenza va valutata rispetto all’esito del giudizio nel quale la condanna è pronunciata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Le controversie condominiali sulla regolazione delle modalità o dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzazione delle parti comuni rientrano nella competenza per materia del giudice di pace; spettano invece al tribunale le controversie sull’esistenza o inesistenza del diritto di usare le cose comuni per determinati fini.
  • L’art. 1102 c.c. non è inderogabile quanto ai limiti dell’uso della cosa comune: il regolamento condominiale o una deliberazione assembleare adottata con le maggioranze prescritte può renderli più rigorosi, ma non può introdurre un divieto generalizzato di utilizzazione delle parti comuni.
  • Se la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome e il ricorso non censura una di esse, la censura diretta contro un’altra ratio è inammissibile quando, anche se accolta, non potrebbe determinare la cassazione della decisione.
  • La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ha funzione sanzionatoria e deflattiva e richiede la mala fede o la colpa grave della parte soccombente; la soccombenza va apprezzata con riferimento all’esito del giudizio in cui la condanna è pronunciata, senza considerare l’esito dei gradi precedenti.
  • Non è consentito ottenere in cassazione, sotto la veste della violazione di legge, un nuovo esame dell’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito, fuori dai limiti del sindacato sulla motivazione previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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