Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per calunnia aggravata (art. 368 c.1-2 c.p.), deducendo: 1) errata applicazione dell'aggravante della calunnia perché, secondo lui, la ricostruzione del possesso di un "bastone/manganello" non configurerebbe la concreta minaccia necessaria per l'aggravante; 2) errata esclusione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), perché le condanne pregresse non sarebbero rilevanti per configurare abitualità o reati della stessa indole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi di merito ritenendoli infondati: ha confermato la correttezza della qualificazione come calunnia aggravata, poiché le false denunce riguardavano un reato (estorsione) con aumentazione di pena prevista per l'uso di armi e per il luogo (domicilio) e quindi rientrante nell'aggravante; ha altresì ritenuto legittimo il diniego della non punibilità ex art. 131-bis in ragione delle pregresse condanne per reati documentali ritenuti della stessa indole ai fini dell'abitualità. Tuttavia, poiché il fatto risale al 2015 e i termini di prescrizione (7 anni e 6 mesi) sono decorsi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; sono confermate le statuizioni civili e il condannato è stato condannato al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen. (calunnia), commi 1 e 2
La condotta di denuncia di falsi reati è stata ritenuta integrata; l'applicazione della forma aggravata è stata confermata perché la falsa imputazione riguardava un reato con aggravanti (uso di armi/luogo) previste dalla norma richiamata.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego della non punibilità per particolare tenuità sulla base della valutazione dell'abitualità, valutando le pregresse condanne del ricorrente come rilevanti e della stessa indole, idonee a escludere l'applicabilità della causa di non punibilità.
art. 629, comma 2 cod. pen. (estorsione) e richiamo art. 628 comma 3
La normativa sull'estorsione fissa i limiti edittali e richiama le aggravanti dell'art. 628 c.3 (es. uso di armi, luoghi speciali), elemento che ha consentito di qualificare l'evento falsamente denunciato come delitto con pena massima superiore a dieci anni, giustificando l'aggravamento della calunnia.
art. 628, comma 3 cod. pen. (aggravanti per estorsione)
Richiamata per spiegare che l'uso di armi e la commissione nei luoghi di cui all'art. 624-bis aumentano il massimo edittale dell'estorsione, influendo sulla qualificazione della calunnia come aggravata.
art. 624-bis cod. pen. (luoghi rilevanti)
Il fatto narrato si sarebbe svolto nel domicilio del querelante, rientrando così tra i luoghi che possono concorrere alle aggravanti dell'estorsione richiamate.
art. 56 cod. pen. (concorso di persone e reati tentati)
Richiamato in relazione al calcolo del trattamento sanzionatorio per l'estorsione tentata rispetto ai massimali di pena; utilizzato per confrontare i tetti edittali.
Artt. 477-482 cod. pen. (falso documentale) e art. 482 cod. pen.
Le pregresse condanne del ricorrente per reati documentali sono state ritenute 'della stessa indole' della calunnia ai fini della valutazione dell'abitualità e quindi ostative all'applicazione dell'art. 131-bis.
D. Lgs. 10/10/2022, n. 150 (modifiche ai limiti edittali e conseguenze su art. 131-bis)
Menziionato come base normativa che ha reso astrattamente applicabile l'art. 131-bis in ragione delle modifiche ai limiti edittali, anche se nel caso concreto la norma non è stata riconosciuta applicabile per le ragioni di abitualità.
Massime di principio
- La calunnia può essere aggravata quando la falsa imputazione riguarda un reato soggetto ad aggravanti (es. uso di armi, commissione nel domicilio), perché ciò innalza il limite massimo della pena dell'illecito indicato, e tale incremento ricade sulla qualificazione dell'azione calunniosa.
- Per valutare la sussistenza dell'aggravante connessa all'uso di armi non è necessario che l'arma sia una 'arma da fuoco'; la descrizione creduta dalla giudicatura del possesso di un manganello/arma di ordinanza può essere ritenuta idonea a integrare l'aggravante se collegata alla percezione di minaccia.
- La non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis può essere esclusa se il reo ha pregresse condanne che, pur non coincidenti formalmente con il reato in esame, sono ritenute 'della stessa indole' e indicano una situazione di abitualità.
- La prescrizione può estinguere il reato anche se la condanna di merito è confermata nei suoi presupposti: l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato è la conseguenza formale della decorrenza dei termini estintivi.
- Le statuizioni civili (risarcimenti e condanna alle spese civili) possono rimanere in piedi anche quando il processo penale viene estinto per prescrizione; quindi, la vittoria penale del ricorrente non cancella automaticamente obblighi civili.
- In sede di gravame in Cassazione la valutazione di fatti/fondamento dell'aggravante e dell'abitualità segue l'apprezzamento dei giudici di merito; l'atto di impugnazione deve offrire censure di logicità e motivazione per essere accolto.
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