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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per calunnia aggravata (art. 368 c.1-2 c.p.), deducendo: 1) errata applicazione dell'aggravante della calunnia perché, secondo lui, la ricostruzione del possesso di un "bastone/manganello" non configurerebbe la concreta minaccia necessaria per l'aggravante; 2) errata esclusione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), perché le condanne pregresse non sarebbero rilevanti per configurare abitualità o reati della stessa indole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi di merito ritenendoli infondati: ha confermato la correttezza della qualificazione come calunnia aggravata, poiché le false denunce riguardavano un reato (estorsione) con aumentazione di pena prevista per l'uso di armi e per il luogo (domicilio) e quindi rientrante nell'aggravante; ha altresì ritenuto legittimo il diniego della non punibilità ex art. 131-bis in ragione delle pregresse condanne per reati documentali ritenuti della stessa indole ai fini dell'abitualità. Tuttavia, poiché il fatto risale al 2015 e i termini di prescrizione (7 anni e 6 mesi) sono decorsi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; sono confermate le statuizioni civili e il condannato è stato condannato al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La calunnia può essere aggravata quando la falsa imputazione riguarda un reato soggetto ad aggravanti (es. uso di armi, commissione nel domicilio), perché ciò innalza il limite massimo della pena dell'illecito indicato, e tale incremento ricade sulla qualificazione dell'azione calunniosa.
  • Per valutare la sussistenza dell'aggravante connessa all'uso di armi non è necessario che l'arma sia una 'arma da fuoco'; la descrizione creduta dalla giudicatura del possesso di un manganello/arma di ordinanza può essere ritenuta idonea a integrare l'aggravante se collegata alla percezione di minaccia.
  • La non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis può essere esclusa se il reo ha pregresse condanne che, pur non coincidenti formalmente con il reato in esame, sono ritenute 'della stessa indole' e indicano una situazione di abitualità.
  • La prescrizione può estinguere il reato anche se la condanna di merito è confermata nei suoi presupposti: l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato è la conseguenza formale della decorrenza dei termini estintivi.
  • Le statuizioni civili (risarcimenti e condanna alle spese civili) possono rimanere in piedi anche quando il processo penale viene estinto per prescrizione; quindi, la vittoria penale del ricorrente non cancella automaticamente obblighi civili.
  • In sede di gravame in Cassazione la valutazione di fatti/fondamento dell'aggravante e dell'abitualità segue l'apprezzamento dei giudici di merito; l'atto di impugnazione deve offrire censure di logicità e motivazione per essere accolto.

Testo integrale

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