Cassazione Penale, Sentenza n. 20021/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di violazione di legge: dedotto difetto della qualifica soggettiva prevista dall'art. 314 c.p. (peculato). Il ricorrente sosteneva che, in quanto titolare di ricevitoria di tabacchi, intratteneva rapporti con la società concessionaria (GTECH S.p.A.) e non direttamente con l'Erario, sicché la sua attività sarebbe di natura privata e non riconducibile alla figura dell'incaricato di pubblico servizio necessaria per la configurazione del reato di peculato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il raccolto delle giocate del lotto da parte del titolare di ricevitoria rientra nel delitto di peculato quando ometta di versare al concessionario/Erario le somme riscosse, poiché l'attività di raccolta è svolta in regime concessorio ed il titolare è investi to della qualifica di incaricato di pubblico servizio. La Corte ha quindi confermato la condanna di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 Codice Penale (peculato)
La norma è stata interpretata nel senso che il delitto di peculato può realizzarsi anche quando il soggetto incaricato della raccolta di somme dovute all'Erario, pur essendo un privato concessionario, omette di versare le somme: la qualità di "incaricato di pubblico servizio" è presente laddove l'attività è svolta in regime di concessione riservata allo Stato.
Richiama il regime normativo dell'ordinamento del gioco del lotto: la materia è riservata allo Stato e lo Stato può affidare a privati l'organizzazione e la gestione in regime di concessione, principio che giustifica la qualificazione pubblicistica dell'attività svolta dal concessionario e dai punti di raccolta.
Conferma che l'ordinamento del gioco del lotto è riservato allo Stato e regolamentato mediante concessioni; tale quadro normativo supporta la tesi che i titolari di ricevitorie partecipano all'esercizio di un pubblico servizio.
Art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 e art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Norme procedurali richiamate per il trattamento cartolare del procedimento: indicano la modalità di trattazione del ricorso (procedimento in forma cartolare).
Massime di principio
- Il titolare di ricevitoria che raccoglie giocate per conto del gioco del lotto è considerato "incaricato di pubblico servizio" quando opera in regime di concessione attribuita dallo Stato o dai Monopoli; la qualifica non dipende solo dal mero maneggio di denaro ma dal rapporto concessorio con l'Amministrazione.
- Se somme riscosse per il gioco del lotto erano destinate all'Erario e il raccoglitore le trattiene o non le riversa, la condotta può integrare il reato di peculato ai sensi dell'art. 314 c.p., secondo la giurisprudenza consolidata.
- La difesa che contesti la qualifica di incaricato di pubblico servizio dovrebbe documentare l'assenza di un rapporto concessorio o l'assenza di elementi che dimostrino il coinvolgimento nell'esercizio di un pubblico servizio (ad es. mancanza di vincoli regolamentari, controlli o possibilità di revoca della concessione).
- La mera relazione contrattuale con una società concessionaria (es. GTECH) non esclude automaticamente la natura pubblicistica dell'attività: è decisivo il regime giuridico (concessorio) che collega il punto di raccolta all'Amministrazione dei Monopoli.
- In casi analoghi la giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare la funzione pubblicistica della raccolta di giocate e la conseguente responsabilità penale per appropriazione di somme destinate all'Erario.
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