Cassazione Civile, Ordinanza n. 34784/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Alcuni soggetti, pur figurando formalmente come soci della società fallita, hanno chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per crediti relativi a contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro e al trattamento di fine rapporto, deducendo di essere in realtà lavoratori subordinati assoggettati alle direttive del legale rappresentante della società. Il giudice delegato non ha ammesso il credito, ma il Tribunale di Pisa, in sede di opposizione allo stato passivo, ha accolto la domanda ritenendo provata, sulla base delle deposizioni testimoniali, la subordinazione del rapporto. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi e l’inidoneità dell’istruttoria, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la mera qualità di soci, la modalità di pagamento della retribuzione e la consapevole partecipazione alle vicende societarie; con il secondo ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 99 l. fall., lamentando l’omessa formale rimessione della causa al collegio e una presunta discrasia temporale tra firma digitale, riserva e comunicazione del provvedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché non sussisteva un omesso esame di un fatto storico decisivo: il Tribunale aveva comunque considerato gli elementi rilevanti (orari fissi, turni, ferie, spostamenti disposti dal gestore di fatto, verosimiglianza di pagamenti non integralmente tracciati), e le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove testimoniali, preclusa in cassazione. Ha inoltre ribadito che la verifica della subordinazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione adeguata. Il secondo motivo è stato respinto perché la decisione era stata effettivamente assunta dal collegio nell’opposizione ex art. 98 l. fall.; la mancata formale rimessione non comportava nullità in assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa, e la dedotta incongruenza temporale sulla firma digitale non incideva sulla regolarità sostanziale del provvedimento. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti
la norma consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito
la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più persuasive restano riservate al giudice di merito
art. 99 legge fall.
la decisione sull’opposizione allo stato passivo deve essere adottata dal collegio, ma la mancata formale rimessione non determina nullità se il collegio ha comunque deciso e non vi è pregiudizio difensivo
l’opposizione allo stato passivo è decisa dal collegio secondo la disciplina fallimentare
richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del collegio nei termini di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti
norma richiamata ai fini della liquidazione delle spese di lite in favore di più controricorrenti assistiti dallo stesso difensore
richiamata indirettamente come legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se il giudice ha completamente trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata analitica considerazione di tutte le prove o di singoli elementi istruttori.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la selezione delle risultanze probatorie più convincenti appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente adeguata.
- L’accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per l’erronea applicazione dei criteri giuridici astratti o per motivazione apparente, ma non per una richiesta di rivalutazione del merito.
- In sede di opposizione allo stato passivo fallimentare, la mancata formale rimessione della causa al collegio non comporta nullità se la decisione è stata effettivamente assunta dall’organo collegiale e non risulta leso il diritto di difesa della parte.
- Una dedotta irregolarità formale o temporale del provvedimento processuale non ne comporta la nullità se non incide concretamente sulla difesa e sulla regolarità sostanziale della decisione.
- rami
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