Cassazione Penale, Ordinanza n. 06500/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non vi era correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un solo motivo: ha contestato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico, perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi è correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle dedotte dal ricorrente.
L'inammissibilità del ricorso consegue alla carenza di specificità dell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese in appello non è sufficiente.
- La genericità del motivo si configura quando manca una reale correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle sviluppate nell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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