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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16562/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto l'esenzione IMU solo parziale. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ente ecclesiastico impugnava un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2012, emesso per omesso parziale versamento dell'imposta su una pluralità di immobili. In appello la CTR aveva riconosciuto l'esenzione solo per alcune unità catastali (B1 e B7) e l'aveva negata per altre (A2, A4, A10, C1 e C2), ritenendo non provata la destinazione esclusiva e gratuita a seminari e sacerdoti e valorizzando il classamento catastale e la destinazione reddituale degli immobili. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva, con il primo motivo, la formazione di giudicato esterno sulla sentenza relativa all'anno 2011, che aveva riconosciuto l'esenzione per i medesimi immobili; con il secondo motivo lamentava l'erronea interpretazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per avere la CTR limitato l'esenzione alle sole unità B1 e B7. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il giudicato su annualità precedente non si estende a fatti variabili come la concreta destinazione degli immobili, e il secondo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, chiedeva una rivalutazione del merito ed era privo di specificità quanto alla prova documentale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    L'esenzione dall'imposta presuppone la prova concreta della destinazione dell'immobile ad attività esenti, non commerciali e con finalità solidaristiche; la verifica va compiuta per ciascun periodo d'imposta quando i requisiti sono variabili.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    È richiamato quale conferma che la sussistenza dei requisiti esentativi deve essere accertata in relazione al periodo d'imposta considerato.

  • art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

    I motivi di ricorso devono essere sussumibili in un preciso vizio di legittimità; la censura formulata senza specificarne il vizio è inidonea.

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti o documenti su cui si fonda la censura, altrimenti difetta di specificità.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata in applicazione del rito camerale accelerato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi su una precedente annualità di un'imposta periodica non si estende automaticamente alla diversa annualità successiva quando la questione dipende da fatti o condizioni variabili nel tempo, come la concreta destinazione del bene.
  • L'efficacia vincolante del giudicato su imposte periodiche riguarda solo gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non le circostanze suscettibili di modificarsi di anno in anno.
  • Chi invoca un'esenzione tributaria ha l'onere di provarne rigorosamente i presupposti in concreto, inclusa la destinazione effettiva del bene all'attività esente e l'assenza di modalità commerciali di svolgimento.
  • La censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della prova già esaminata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e documenti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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