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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5214/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, agli effetti civili, per avere falsamente attestato, quale legale rappresentante della CIEP, di possedere l'attestazione SOA richiesta per la partecipazione a una gara d'appalto per lavori pubblici. In cassazione Pinterpe deduceva: (1) che la presunta falsità non sussisteva perché era pendente e poi ottenuto il rinnovo dell'attestazione SOA; (2) che la Corte d'appello aveva illegittimamente valorizzato documenti prodotti in appello senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e manifesta infondatezza. Il secondo motivo (sulla rinnovazione istruttoria) è stato ritenuto inammissibile per genericità e infondato: la documentazione allegata in appello era rilevante e il contraddittorio si era svolto, per cui non era necessaria una formale rinnovazione. Il primo motivo (sul presunto rinnovo dell'attestazione) è stato ritenuto generico e assertivo, privo di indicazione di prove documentali che dimostrassero l'esistenza di un procedimento amministrativo di rinnovo nei termini che avrebbero preservato l'efficacia della SOA; la Corte territoriale aveva correttamente rilevato la scadenza dell'attestazione dagli accertamenti del committente presso ANAC e l'assenza di documentazione idonea a provare la richiesta di verifica triennale entro i novanta giorni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.710,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i motivi ammessi in cassazione rispetto al procedimento; qui usata per precisare i limiti con cui il ricorso è stato valutato.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ricorda che l'acquisizione documentale in appello non sempre richiede un'ordinanza formale di rinnovazione, purché la prova sia rilevante, decisiva e sia assicurato il contraddittorio.

  • art. 526, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il principio dell'inutilizzabilità della prova se non è stato garantito il contraddittorio tra le parti; la sentenza sottolinea che il contraddittorio è stato rispettato perché i documenti erano allegati e conosciuti dalle parti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione degli atti e degli scritti in vista della trattazione; richiamata in sede istruttoria della cassazione.

  • art. 530, primo comma, cod. proc. pen.

    Richiama il principio del dubbio ragionevole: la Corte precisa che il dubbio deve fondarsi su elementi probatori concreti e non su mere congetture; il ricorrente non ha fornito elementi tali da creare un dubbio ragionevole sulla tesi della Corte d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di appello l'acquisizione di documenti nuovi non richiede sempre una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria, purché la prova sia rilevante e decisiva e sia garantito il contraddittorio; in difetto, la prova è inutilizzabile.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: vanno indicate le circostanze fattuali e gli elementi di prova che si ritiene possano sovvertire la decisione impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Il dubbio ragionevole richiesto per una pronuncia favorevole all'imputato deve poggiare su riscontri probatori concreti presenti nel fascicolo processuale, non su ipotesi congetturali anche se plausibili.
  • La documentazione prodotta in appello, se già allegata e nota alle parti, può essere utilizzata dalla Corte territoriale senza ulteriore rinnovazione istruttoria, se è evidente la sua rilevanza e se è stato garantito il contraddittorio.
  • La mancata dimostrazione documentale del compimento di atti amministrativi (es. richiesta di verifica triennale entro termini che preservano l'efficacia dell'attestazione) rende inefficace la deduzione basata su un presunto rinnovo: chi agisce in difesa della propria posizione probatoria deve esibire atti idonei a comprovare la propria eccezione.

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