Cassazione Civile, Ordinanza n. 28078/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune aveva irrogato una sanzione amministrativa per sovraescavazione, contestando l'asportazione di materiale in quantità superiore a quella autorizzata in relazione a una cava. Il giudice di pace/tribunale aveva annullato il provvedimento, ritenendo tardiva la contestazione perché l'amministrazione aveva già svolto verifiche nel 2006. La Corte d'appello aveva confermato l'annullamento, reputando consumato il potere sanzionatorio perché il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l. n. 689/1981 sarebbe decorso dal primo accertamento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione/falsa applicazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 e omesso esame di fatto decisivo: secondo il ricorrente, la verifica del 2006 era solo un controllo del corretto pagamento del contributo di escavazione nell'ambito del rapporto convenzionale, non un accertamento dell'illecito amministrativo; l'accertamento rilevante ai fini della decorrenza del termine sarebbe invece avvenuto solo nel 2008, quando il tecnico incaricato aveva completato la relazione definitiva con l'esatta quantificazione del materiale estratto. In via preliminare la Corte di cassazione ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ingiunti, rilevando che la solidarietà ex art. 6 l. n. 689/1981 non dà luogo a litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto errata la tesi della Corte territoriale sulla tardività della contestazione, perché ha confuso la verifica svolta nell'ambito del rapporto convenzionale con l'accertamento dell'illecito amministrativo. In materia di sanzioni per escavazione abusiva commisurate alla quantità di materiale estratto, l'accertamento si completa solo con l'esatta quantificazione del materiale e con il deposito della relazione definitiva del tecnico incaricato; solo da quel momento decorre il termine di novanta giorni per la contestazione previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981.
Norme richiamate
La solidarietà tra gli obbligati al pagamento della sanzione amministrativa non determina un rapporto unico e inscindibile e non comporta litisconsorzio necessario nei gradi di impugnazione.
Il termine di novanta giorni per la contestazione decorre solo quando l'accertamento dell'infrazione è completato; nelle violazioni legate alla quantità di materiale estratto, ciò avviene con l'esatta quantificazione del materiale e il deposito della relazione definitiva del tecnico incaricato.
art. 15, comma 1, lettera a), l. reg. Lombardia n. 14/1998
È richiamato come base del contributo di escavazione; la Corte distingue il controllo sul corretto pagamento di tale contributo dall'accertamento dell'illecito sanzionabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative commisurate alla quantità di materiale abusivamente estratto, l'accertamento dell'infrazione non si esaurisce nella mera constatazione dell'illecito, ma richiede la precisa quantificazione del materiale oggetto di estrazione abusiva e il deposito della relazione definitiva del tecnico incaricato.
- La decorrenza del termine di contestazione ex art. 14 l. n. 689/1981 va collegata al completamento dell'accertamento nella sua effettiva consistenza conoscitiva, non a verifiche preliminari o ad attività svolte per finalità diverse, come il controllo di adempimenti convenzionali o contabili.
- Le verifiche amministrative svolte nell'ambito di rapporti negoziali o convenzionali non sono automaticamente assimilabili all'accertamento del fatto illecito ai fini sanzionatori, quando manchi una finalizzazione all'esercizio del potere pubblico di repressione dell'illecito.
- La solidarietà tra più soggetti destinatari di una sanzione amministrativa non integra, di regola, un rapporto processuale inscindibile e non impone l'integrazione del contraddittorio in cassazione nei confronti dei coobbligati non impugnanti.
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