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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02869/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi dedotti investivano: il giudizio di responsabilità; la sussistenza dell'elemento soggettivo, in particolare il dolo; la configurabilità degli elementi costitutivi del reato; il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; la dosimetria della pena. La Corte rileva che le censure erano, in parte, mera riproposizione di questioni già esaminate e valutate dai giudici di merito, e miravano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, erano generiche perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    È il titolo di reato oggetto della condanna confermata in fatto, senza specificazioni ulteriori nel provvedimento di legittimità.

  • art. 341-bis c.p.

    La sentenza impugnata è indicata come condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già scrutin ate dai giudici di merito, quando miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
  • È inammissibile la doglianza che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generica rispetto alle ragioni poste a base della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se non nei limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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