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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40829/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva escluso l'aggravante della recidiva e confermato la condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), negando inoltre l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Ha dedotto contraddittorieta' e illogicita' della motivazione rispetto al mancato riconoscimento della "connivenza non punibile" sostenendo che: il figlio aveva ammesso di essere l'unico responsabile della coltivazione e detenzione della marijuana rinvenuta in un armadio di sua esclusiva pertinenza; il ricorrente non coabitava stabilmente con il figlio perche' in corso separazione; la foto raffigurante piante era stata inviata alla moglie per dimostrare la condotta del figlio; la somma di 150 euro era dovuta a regali e il bilancino era una comune bilancia per uso alimentare. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della sostituzione della pena con la detenzione domiciliare rilevando che la richiesta era stata formulata in appello senza cause ostative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale si basasse su elementi di mero sospetto e fosse viziata da manifesta illogicita' nel ritenere il diretto coinvolgimento del ricorrente: la mera consapevolezza dell'attivita' illecita altrui o la convivenza non dimostrano il concorso, che richiede un apporto causale (agevolazione, istigazione o rafforzamento). Ha altresi' precisato che il rinvenimento del bilancino non e' di per se' indice di destinazione allo spaccio (elemento neutro se non accompagnato da altri indizi). Per tali ragioni ha disposto la rivalutazione nel merito della prova alla luce dei principi sulla connivenza non punibile. Il motivo relativo alla detenzione domiciliare e' stato assorbito dall'annullamento della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma punisce la detenzione illecita di stupefacenti; la Corte richiama che per ascrivere il concorso nella detenzione e' necessario dimostrare un contributo causale dell'imputato (agevolazione, istigazione o rafforzamento) e non basta la mera consapevolezza o convivenza

  • Giurisprudenza di Sezione (principi applicati)

    Sez.3, n.544 del 12/12/2024, dep.2025 (Giaquinto); Sez.6, n.52116 del 15/11/2019 (Finizio); Sez.3, n.41055 del 22/9/2015 (Rapushi)

    La giurisprudenza citata distingue concorso nella detenzione (richiede apporto consapevole e attivo) dalla connivenza non punibile (comportamento meramente passivo). La mera disponibilita' della droga in luoghi accessibili o la convivenza non costituiscono di per se' prova del concorso; analogamente strumenti di pesatura sono elementi neutri senza altri indizi di spaccio

Massime di principio

  • La sola convivenza o la mera consapevolezza della presenza di stupefacente non basta per affermare il concorso nella detenzione: serve dimostrare un quid pluris (agevolazione, istigazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso).
  • Il ritrovamento di bilancini o strumenti di pesatura e' neutro: va valutato insieme ad altri elementi sintomatici (quantita', confezionamento, interlocuzioni, movimenti di denaro riconducibili allo spaccio) prima di inferire finalita' di spaccio.
  • La confessione o l'ammissione del convivente autore della coltivazione/detenzione puo' essere rilevante, ma non esonera automaticamente il convivente; occorre valutare se vi sia stato un contributo attivo o materiale del coabitante.
  • La Corte d'appello deve fornire motivazione concreta e non basata su sospetti o deduzioni indimostrate: la mancanza di spiegazioni idonee rende la decisione annullabile.
  • Se possibile, per chi difende, e' utile documentare elementi che provino la distanza abitativa, l'assenza di apporto causale e la destinazione all'uso personale (prove di regali, dichiarazioni del convivente, valutazioni tecniche sulla bilancia), mentre la richiesta di pene sostitutive e' preferibile formularla tempestivamente, anche se talvolta puo' essere valutata in sede d'appello se non vi sono ostacoli procedurali

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