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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01970/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di Trenitalia, assunto come operatore specializzato manutenzione e poi adibito, in varie fasi, ad attività di controllo pulizie dei convogli ferroviari e a turni avvicendati, aveva chiesto di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità giornaliera prevista dall'accordo nazionale del 23.6.2005 per il personale addetto alla manutenzione dei rotabili: inizialmente nella misura di euro 6,00 al giorno per il periodo novembre 2009-gennaio 2011 e poi di euro 3,00 al giorno per il periodo febbraio 2011-luglio 2014. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda e, in accoglimento della riconvenzionale della società, aveva condannato il lavoratore a restituire quanto percepito dal giugno 2006 al novembre 2009. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda relativa all'indennità di euro 3,00 giornalieri per l'adibizione ai turni in seconda; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte non aveva considerato la documentazione prodotta in primo grado, dalla quale si poteva desumere il requisito delle 78 notti annue; 3) violazione e falsa applicazione dell'accordo nazionale del 23.6.2005, avendo la Corte ritenuto che l'indennità fosse collegata solo alla gravosità della prestazione e non alla posizione lavorativa e ai requisiti previsti dall'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati sia il motivo relativo alla corretta individuazione dei fatti costitutivi della domanda sia quelli inerenti l'omessa pronuncia e l'erronea applicazione dell'accordo collettivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la domanda valutando complessivamente ricorso introduttivo e documenti allegati, nonché verificando se l'attività concretamente svolta rientrasse tra quelle del personale addetto alla manutenzione dei rotabili e se ricorressero i presupposti previsti dall'accordo nazionale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per dedurre il vizio di omissione di pronuncia in relazione all'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e di non omettere l'esame dei fatti costitutivi ritualmente dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella documentazione attestante le prestazioni e il requisito delle 78 notti annue.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per censurare la violazione dell'accordo nazionale del 23.6.2005.

  • art. 414 c.p.c.

    il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado poteva essere integrato e interpretato anche alla luce dei documenti allegati.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione dei fatti costitutivi di una domanda giudiziale, non è necessario che essi siano espressi con formule sacramentali nel solo contenuto narrativo dell'atto introduttivo: il giudice deve considerarne il significato complessivo, comprensivo delle deduzioni istruttorie e della documentazione prodotta.
  • L'omessa valutazione dei documenti allegati e non contestati, quando essi siano idonei a chiarire il contenuto della domanda e dei suoi presupposti, può integrare un vizio di omessa pronuncia o di erronea individuazione del thema decidendum.
  • Nell'interpretazione di un accordo collettivo che preveda una indennità per una specifica categoria di personale, occorre verificare non solo la funzione compensativa del trattamento economico, ma anche la concreta riconducibilità dell'attività svolta dal lavoratore alla platea dei destinatari e il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina pattizia.
  • Quando la clausola collettiva collega l'erogazione dell'indennità a determinati presupposti oggettivi e soggettivi, il giudice deve accertare in concreto se tali presupposti ricorrano, senza limitarsi a una lettura astratta della finalità dell'emolumento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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