Cassazione Civile, Ordinanza n. 20686/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per gli anni 2007-2009 con cui l'ente impositore aveva recuperato maggiore imposta negando l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sul rilievo che la contribuente, pur dimorando abitualmente nell'immobile, non vi aveva trasferito la residenza anagrafica. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'ente e, in cassazione, la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che per fruire dell'agevolazione non fosse necessario il formale trasferimento della residenza anagrafica nell'immobile; 2) vizio di motivazione apparente e contraddittoria; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistiti nello svolgimento dell'attività professionale a Roma e in elementi documentali (utenze, ricevute, assemblee condominiali, dichiarazioni di terzi) che avrebbero dimostrato l'effettiva dimora abituale nell'immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo infondata la pretesa che l'agevolazione ICI per abitazione principale richiedesse necessariamente la coincidenza con la residenza anagrafica. Ha confermato invece il rigetto del secondo motivo, escludendo che la sentenza di merito fosse nulla per motivazione apparente o contraddittoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce del principio secondo cui l'abitazione principale va individuata in base alla dimora abituale effettiva e la prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo. La Corte ha demandato al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
"per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"
La nozione di abitazione principale dipende dal dato fattuale della dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare, non dalla sola residenza anagrafica; la prova contraria può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo.
art. 1, comma 173, lett. b), L. n. 296/2006
"salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica"
La modifica normativa ha introdotto una presunzione iuris tantum di coincidenza tra residenza anagrafica e abitazione principale, confermando che la residenza anagrafica non è elemento esclusivo e ammettendo prova contraria a carico dell'interessato.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione fiscale per l'abitazione principale, il requisito decisivo è la dimora abituale effettiva nell'immobile, mentre la residenza anagrafica costituisce solo un indice presuntivo non assoluto.
- Quando la legge non tipizza i mezzi di prova del requisito agevolativo, il contribuente può dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile con qualsiasi elemento documentale o presuntivo idoneo, secondo le regole generali.
- La presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica e abitazione principale è relativa e può essere superata mediante prova contraria fornita dalla parte interessata.
- Il giudice di merito viola la corretta applicazione della norma se nega l'agevolazione soltanto per la mancata corrispondenza tra abitazione principale e residenza anagrafica, senza valutare gli elementi fattuali offerti dalla parte contribuente.
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