Cassazione Penale, Ordinanza n. 33478/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo quattro motivi. Con il primo ha censurato il rigetto della richiesta difensiva di espletamento di una perizia, ritenuta prova decisiva. Con il secondo e il terzo ha denunciato il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, contestando anche la validità delle analisi del DNA per l'asserita mancanza di prova dell'osservanza dei protocolli scientifici internazionali relativi alla repertazione e alla conservazione delle tracce biologiche. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 81, comma 2, c.p., lamentando il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra il reato oggetto del giudizio e quelli già definiti con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Torino del 27 giugno 2012. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e correttamente disattese, oltre che manifestamente infondati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il diniego della perizia, ritenendo esaustivi gli accertamenti tecnici acquisiti e idonei a escludere errori nella catena di custodia dei reperti biologici risultati geneticamente riconducibili all'imputato. Ha inoltre ritenuto completa la motivazione sulla responsabilità, fondata sull'esame delle risultanze probatorie e su indizi gravi, precisi e concordanti, rispetto ai quali la difesa si era confrontata senza riuscire a scalfire la decisione. Infine, ha considerato adeguatamente motivato il diniego della continuazione esterna, fondato sull'esistenza di plurimi elementi fattuali incompatibili con un medesimo disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione tra reati già giudicati e il reato oggetto del procedimento richiede la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso; nel caso concreto tale requisito è stato escluso sulla base di plurimi indici fattuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione.
- Il diniego di una perizia non integra, di per sé, la mancata assunzione di una prova decisiva quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto esaustivi gli accertamenti tecnici già acquisiti e idonei a escludere criticità nella repertazione e nella conservazione dei reperti.
- La contestazione della validità di analisi genetiche non è sufficiente a incrinare il giudizio di responsabilità quando la sentenza di merito abbia esaminato le procedure relative ai reperti, escluso errori nella catena di custodia e fondato la decisione su un quadro indiziario valutato come grave, preciso e concordante.
- Il riconoscimento della continuazione esterna richiede la prova del medesimo disegno criminoso tra il reato oggetto del giudizio e quelli già giudicati; il beneficio può essere negato quando il giudice di merito individui plurimi elementi fattuali incompatibili con tale unitarietà progettuale.
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