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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33487/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura del 18 gennaio 2003 relativa alla cessione dell'azienda "Caffè dei Priori". In un primo giudizio, la parte poi ricorrente aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo assumendo che la cessione fosse già avvenuta; quel giudizio si era concluso con il rigetto della domanda. A distanza di anni, la controparte ha introdotto un secondo giudizio chiedendo l'esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c. e, conseguentemente, il pagamento del residuo prezzo, oltre a domande subordinate e a una domanda risarcitoria incidentale dell'altra parte sul cattivo stato degli arredi. La Corte d'appello ha ritenuto che il precedente giudicato non impedisse la nuova domanda costitutiva, ha pronunciato il trasferimento dell'azienda e ha condannato il convenuto al pagamento della somma residua, riducendola per il parziale accoglimento della domanda risarcitoria incidentale. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe indebitamente escluso l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi nel primo giudizio, trattandosi del medesimo rapporto contrattuale; 2) ulteriore violazione dell'art. 2909 c.c. perché, anche ammettendo spazio per la domanda di trasferimento, non avrebbe potuto riesaminarsi la domanda di pagamento del residuo già proposta e rigettata; 3) violazione del d.m. 55/2014 sulle spese, per avere la Corte territoriale liquidato compensi superiori ai massimi e senza attività istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la censura sul giudicato esterno richiede che nel ricorso siano riprodotti il testo della sentenza asseritamente coperta da giudicato, almeno nelle parti essenziali di motivazione e dispositivo, e il necessario confronto tra quel giudizio e quello successivo; nel caso concreto, tale onere di autosufficienza non era stato rispettato, poiché non era stata riportata la sentenza del primo giudizio e dunque non era possibile verificare petitum, causa petendi e portata del giudicato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che nel sistema del d.m. 55/2014 la fase di trattazione e quella istruttoria sono considerate unitariamente ai fini della liquidazione del compenso e che il compenso spetta anche in mancanza di una vera istruttoria, essendo sufficiente la trattazione della causa; inoltre, la censura era generica perché non indicava in concreto quale massimo tariffario sarebbe stato superato. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno è deducibile come violazione di legge, ma nel ricorso per cassazione deve essere riprodotto il contenuto della decisione passata in giudicato per consentire il confronto tra i due giudizi; in mancanza, la censura è inammissibile

  • art. 2932 c.c.

    richiamato quale azione di esecuzione in forma specifica del preliminare di cessione d'azienda

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • d.m. 55/2014

    per la liquidazione dei compensi professionali, la fase di trattazione comprende anche quella istruttoria; il compenso può spettare anche senza istruttoria in senso stretto

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato per descrivere l'attività di trattazione in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La censura di violazione del giudicato esterno è ammissibile solo se il ricorrente riproduce nel ricorso il contenuto essenziale della decisione passata in giudicato e illustra puntualmente il confronto tra il precedente giudizio e quello successivo.
  • Ai fini del giudicato esterno non basta il mero richiamo a una precedente sentenza: occorre indicare con precisione petitum, causa petendi, motivazione e dispositivo della decisione invocata come preclusiva.
  • La preclusione del giudicato va valutata con cognizione piena dalla Corte di cassazione, ma entro i limiti del principio di autosufficienza del ricorso.
  • In tema di spese processuali, il d.m. n. 55 del 2014 contempla una fase unitaria di trattazione/istruttoria, sicché il relativo compenso può essere liquidato anche quando non si sia svolta istruttoria in senso stretto.
  • La doglianza sulla liquidazione delle spese deve essere specifica e indicare concretamente il parametro tariffario asseritamente violato; una censura generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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