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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05157/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che, a seguito della condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno per la reiterazione illegittima di plurimi contratti di lavoro a termine stipulati per esigenze non transitorie, la somma corrisposta alla lavoratrice fu decurtata di una ritenuta IRPEF operata dal soggetto erogante quale sostituto d'imposta. La contribuente chiese il rimborso della ritenuta, sostenendo che l'indennità ricevuta avesse natura risarcitoria e non fosse quindi imponibile ai fini IRPEF. La CTP respinse il ricorso; la CTR confermò il diniego ritenendo assoggettabile a imposta la somma come reddito derivante dal rapporto di lavoro o comunque come indennità avente causa nel rapporto. In cassazione la ricorrente dedusse la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 d.P.R. 917/1986, censurando la qualificazione fiscale dell'erogazione e sostenendo che il risarcimento del danno da precarizzazione non dovesse essere tassato.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, richiamando anche una memoria dell'Avvocatura dello Stato che chiedeva la cessazione della materia del contendere per avere l'amministrazione annullato il diniego di rimborso e avviato la liquidazione del rimborso stesso. Poiché la questione era ormai definita in senso favorevole alla contribuente e l'ente impositore aveva dato corso al rimborso, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite, di merito e di legittimità, sono state compensate perché il ricorso era stato proposto prima del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla pretesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    è la norma evocata dalla ricorrente per sostenere che la somma risarcitoria non dovesse essere assoggettata a IRPEF; la Corte non sviluppa un nuovo principio sulla sua interpretazione, ma prende atto del consolidarsi dell'orientamento contrario alla tassazione delle somme in questione

  • d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    testo unico delle imposte sui redditi richiamato quale parametro della pretesa impositiva sulla somma percepita a titolo di risarcimento

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione annulla l'atto impugnato e provvede a riconoscere il rimborso richiesto, il giudizio può essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di un sopravvenuto consolidamento giurisprudenziale favorevole alla parte contribuente, la pretesa erariale contraria può venire meno, con conseguente definizione del processo senza pronuncia sul merito del motivo di ricorso.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando il ricorso sia stato proposto prima del formarsi dell'orientamento giurisprudenziale poi divenuto stabile e risolutivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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