Cassazione Civile, Ordinanza n. 30710/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia dell'istante alla domanda di revoca del decreto di estinzione del giudizio e ha dichiarato l'estinzione del procedimento attivato ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, rilevando che il Comune non aveva svolto attività difensiva nel procedimento. Nessuna decisione è stata adottata nel merito della controversia tributaria originaria.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La vicenda trae origine da diversi avvisi di accertamento ICI/IMU relativi agli anni 2011-2015, emessi da un Comune per un'area di mq. 58.039 ritenuta edificabile. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società contribuente, confermando il rigetto dell'impugnazione degli avvisi. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza di rigetto; avverso tale ordinanza aveva poi proposto ricorso per revocazione. Nel giudizio di revocazione era stata depositata proposta di definizione accelerata e, non avendo la ricorrente depositato istanza di decisione nei termini, il procedimento era stato dichiarato estinto con decreto del consigliere delegato, con condanna alle spese. La società aveva quindi chiesto la revoca del decreto di estinzione e la compensazione delle spese, ma successivamente, dopo aver dichiarato di avere versato al Comune la somma indicata nel decreto, ha rinunciato all'istanza di revoca. Il motivo sostanziale deciso dalla Corte riguarda dunque solo gli effetti processuali della rinuncia all'istanza di revoca del decreto di estinzione e la regolazione delle spese nel procedimento ex art. 391 c.p.c., in assenza di attività difensiva della controparte.
Norme richiamate
proposta di definizione accelerata del giudizio
la proposta di definizione accelerata, una volta comunicata alla parte ricorrente, rileva ai fini del successivo svolgimento del procedimento e della possibile estinzione in mancanza di istanza di decisione.
istanza di decisione ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ.
la mancata presentazione dell'istanza di decisione nel termine indicato ha condotto alla declaratoria di estinzione del giudizio.
è richiamato per la trattazione in camera di consiglio dell'istanza di revoca del decreto di estinzione.
la rinuncia al ricorso ha natura recettizia e deve essere comunicata alle parti costituite; non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
procedimento attivato ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
la rinuncia all'istanza di revoca determina l'estinzione del procedimento; in assenza di attività difensiva della controparte, la Corte non provvede sulle spese.
in caso di rinuncia al ricorso senza accettazione della controparte, non opera automaticamente la regola di esonero dalle spese del rinunciante; permane il potere del giudice di valutare eventuali circostanze eccezionali per derogare alla regola della condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace sul piano processuale anche senza accettazione della controparte, purché sia ritualmente comunicata alle parti costituite, poiché ha natura recettizia.
- Quando alla rinuncia non segua l'accettazione della controparte, il processo si estingue, ma resta tendenzialmente ferma la regola della condanna del rinunciante al rimborso delle spese, salvo specifiche circostanze che giustifichino la deroga.
- Nel procedimento ex art. 391 c.p.c., se la controparte non svolge attività difensiva, la Corte può omettere ogni statuizione sulle spese.
- La mancata presentazione dell'istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata può condurre all'estinzione del giudizio secondo le regole processuali applicabili.
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