Cassazione Penale, Sentenza n. 46831/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio adottata dalla Corte d'appello di Catania dopo aver riformato la sentenza di condanna (furto in abitazione, art. 624-bis comma 3 e art. 625 n.2 c.p.), in particolare la quantificazione della pena e della diminuzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena) e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. La condanna di merito è stata confermata nei restanti profili; la Corte ha ritenuto che la concreta determinazione della pena e l'entità della diminuzione per le attenuanti spettino al giudice del merito applicando i criteri dell'art.133 c.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen., comma 3
Individua la fattispecie del furto in abitazione e il relativo trattamento sanzionatorio di riferimento (minimo edittale) al quale devono essere applicate eventuali attenuanti o aggravanti.
art. 625 cod. pen., comma 1, numero 2
Configura l'aggravante per la violenza sulle cose, rilevante ai fini della determinazione della pena.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto che la quantificazione della diminuzione operata in virtù di attenuanti equivalenti spetti al giudice del merito e debba essere motivata secondo i criteri di cui a questa norma.
Massime di principio
- Quando una Corte d'appello riconosce attenuanti (anche se equivalenti alle aggravanti), la quantificazione concreta della pena e della diminuzione spettano al giudice del merito che deve applicare e motivare i criteri previsti dall'art.133 c.p.
- Se il giudice d'appello non procede alla completa e motivata determinazione della pena secondo i criteri di legge, la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo esame.
- La conferma della responsabilità sostanziale non esclude l'annullamento parziale della decisione: la Cassazione può limitarsi a intervenire solo sul profilo sanzionatorio senza rimettere in discussione la condanna se il vizio riguarda esclusivamente la determinazione della pena.
- La richiesta del pubblico ministero di annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena può non essere accolta; il giudice di legittimità valuta se sia necessario il rinvio per consentire una nuova, corretta applicazione delle regole di calcolo della pena.
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