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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46831/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio adottata dalla Corte d'appello di Catania dopo aver riformato la sentenza di condanna (furto in abitazione, art. 624-bis comma 3 e art. 625 n.2 c.p.), in particolare la quantificazione della pena e della diminuzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena) e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. La condanna di merito è stata confermata nei restanti profili; la Corte ha ritenuto che la concreta determinazione della pena e l'entità della diminuzione per le attenuanti spettino al giudice del merito applicando i criteri dell'art.133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen., comma 3

    Individua la fattispecie del furto in abitazione e il relativo trattamento sanzionatorio di riferimento (minimo edittale) al quale devono essere applicate eventuali attenuanti o aggravanti.

  • art. 625 cod. pen., comma 1, numero 2

    Configura l'aggravante per la violenza sulle cose, rilevante ai fini della determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto che la quantificazione della diminuzione operata in virtù di attenuanti equivalenti spetti al giudice del merito e debba essere motivata secondo i criteri di cui a questa norma.

Massime di principio

  • Quando una Corte d'appello riconosce attenuanti (anche se equivalenti alle aggravanti), la quantificazione concreta della pena e della diminuzione spettano al giudice del merito che deve applicare e motivare i criteri previsti dall'art.133 c.p.
  • Se il giudice d'appello non procede alla completa e motivata determinazione della pena secondo i criteri di legge, la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo esame.
  • La conferma della responsabilità sostanziale non esclude l'annullamento parziale della decisione: la Cassazione può limitarsi a intervenire solo sul profilo sanzionatorio senza rimettere in discussione la condanna se il vizio riguarda esclusivamente la determinazione della pena.
  • La richiesta del pubblico ministero di annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena può non essere accolta; il giudice di legittimità valuta se sia necessario il rinvio per consentire una nuova, corretta applicazione delle regole di calcolo della pena.

Testo integrale

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