Cassazione Penale, Sentenza n. 6571/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che convalidava il provvedimento del Questore (DASPO/obblighi di firma) emesso in relazione ai disordini verificatisi il 5 marzo 2023 durante la partita Canicattì-Licata. Il ricorso deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e carenza di motivazione riguardo ai presupposti legali e alla pericolosità del soggetto; contestazione dell'identificazione del ricorrente sulla base dei fotogrammi; 2) mancata e insufficiente motivazione sull'urgenza e sulla necessità delle due obbligazioni di firma (obblighi di comparizione), ritenendole sproporzionate e inutili, anche perché la squadra disputa le gare casalinghe a Ravenusa distante da Canicattì, e in assenza di precedenti specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate attengono al merito e alla valutazione probatoria (identificazione dai fotogrammi, congruità delle prescrizioni) e non abbiano indicato alcun vizio di legittimità che la Corte di legittimità possa sindacare. Sul punto dell'identificazione è stato ribadito che, per la convalida di misure cautelari amministrative come il DASPO, è sufficiente una valutazione indiziaria di attribuibilità della condotta al destinatario, non la certezza della prova; la convalida può legittimamente richiamare e saldarsi con la motivazione del provvedimento del Questore. Quanto alla proporzionalità e all'utilità dell'obbligo di firma, la Corte ha ritenuto la misura ordinaria e proporzionata e non manifestamente irragionevole; la circostanza che la squadra disputi le gare in altro Comune non pregiudica la legittimità della misura. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Disciplina il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e le connesse prescrizioni (DASPO); per la convalida giudiziale è sufficiente una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario
Costituzione, art. 13, comma 3
I provvedimenti provvisori restrittivi della libertà adottati dall'autorità di polizia sono atti 'serventi' rispetto all'intervento giudiziario; la convalida giudiziale controlla la legalità dell'atto amministrativo
Codice di procedura penale, art. 616
Disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche; qui richiamato per l'applicazione della sanzione pecuniaria e delle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata sul tema della responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità e sulle conseguenze pecuniarie
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020)
Sez. 3, Sent. n. 1771/2020 e altre pronunce citate
Conferma il principio che per la convalida del DASPO è sufficiente una valutazione indiziaria dell'attribuibilità della condotta e che la motivazione del giudice di convalida può richiamare quella del provvedimento del Questore purché complessivamente risulti un adeguato percorso logico-giuridico
Massime di principio
- In materia di DASPO e provvedimenti amministrativi limitativi della libertà personale, la Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione probatoria a quella degli organi di polizia o del giudice di merito; le contestazioni basate su rivalutazioni probatorie (es. analisi differenziale di fotogrammi) sono inammissibili in Cassazione
- Per la convalida giudiziale di un provvedimento di divieto di accesso o obbligo di firma è sufficiente una valutazione indiziaria dell'attribuibilità della condotta al destinatario; non è richiesta la certezza probatoria
- Il giudice di convalida può motivare per relationem richiamando e saldando la sua motivazione con quella del provvedimento del Questore, purché l'insieme consenta di ricostruire un percorso logico-giuridico adeguato
- Il sindacato di legittimità sulla proporzionalità della misura è riservato ai casi di manifesta irragionevolezza; valutazioni di opportunità o di fatto (es. sede delle gare della squadra) sono di regola non decisive in sede di legittimità
- Le doglianze generiche sulla mancanza di un 'giudizio di personalità' oppure sulla carenza di motivazione devono essere specifiche per essere ammesse; rilievi vaghi e non puntuali sono inammissibili
- Chi propone ricorso che risulti inammissibile può essere condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; conviene verificare e segnalare vizi di diritto concreti e circostanziati anziché limitarsi a questioni di merito
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