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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32449/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis (L. 401/1989), articolando due motivi. Primo motivo: vizio di motivazione nel diniego dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), censurando che la Corte territoriale si sia limitata a richiamare il titolo di reato e a definire irrilevanti le modalita' dell'azione, senza compiere la valutazione complessa prevista per la tenuità. Secondo motivo: censura circa la determinazione del trattamento sanzionatorio e presunta inosservanza/erronea applicazione degli artt. 4 e 4-bis L. 401/1989, lamentando il mancato esame delle deduzioni sull'entita' della pena contenute nell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il secondo motivo inammissibile per genericita', poiche' il ricorrente si e' limitato a richiamare per relationem le deduzioni di appello senza indicare con specificita' i punti di fatto e di diritto contestati. Accoglie invece il primo motivo: la Corte d'appello ha omesso la valutazione complessiva richiesta per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., limitandosi a descrivere l'elemento oggettivo del reato senza esaminare le peculiarita' concrete (modalita', grado di colpevolezza, entita' del danno o del pericolo). Percio' la sentenza impugnata e' annullata limitatamente all'accertamento dell'applicabilita' dell'art. 131-bis e la causa e' rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso e' dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita' della fattispecie, con riferimento alle modalita' della condotta, al grado di colpevolezza e all'entita' del danno o del pericolo (va motivato specificamente su tali elementi)

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri di valutazione per la quantificazione della pena e, richiamato dalla giurisprudenza, da considerare anche nel giudizio sulla tenuita' del fatto (modalita', colpevolezza, danno/pericolo)

  • art. 4, comma 4-bis L. 401/1989

    Norma sostanziale del reato contestato; la Corte territoriale si e' limitata a richiamarne l'elemento oggettivo senza valutare se, alla luce delle modalita' concrete, potesse trovare applicazione l'art. 131-bis

  • art. 23, comma 8 D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020

    Consentito il procedimento in camera di consiglio senza intervento del Procuratore generale e dei difensori in base alla disciplina emergenziale richiamata nella sentenza

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione della punibilita' ex art. 131-bis occorre che il giudice compia una valutazione motivata e congiunta di modalita' della condotta, grado di colpevolezza e entita' del danno o del pericolo; semplici enunciazioni o richiamo al titolo di reato non sono sufficienti
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici: non e' ammesso limitarsi a un richiamo 'per relationem' ai motivi di appello; occorre indicare punti di fatto e questioni di diritto da sottoporre al giudice di legittimita'
  • Se la Corte di Cassazione annulla limitatamente all'accertamento della tenuita' del fatto e rinvia, il giudice di rinvio deve verificare esclusivamente l'applicabilita' dell'art. 131-bis e non puo' sollevare d'ufficio questioni come il decorso della prescrizione gia formatesi nel giudicato progressivo sulla responsabilita'
  • La carenza motivazionale sul punto della tenuita' e' vizio che comporta l'annullamento con rinvio, dato che la valutazione e' di merito e richiede esame puntuale delle circostanze concrete
  • Le censure generiche sulla determinazione della pena in cassazione sono inammissibili: il ricorrente deve specificare le ragioni di errore di diritto o le evidenze di illogicita' motivazionale

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