Cassazione Penale, Sentenza n. 32449/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis (L. 401/1989), articolando due motivi. Primo motivo: vizio di motivazione nel diniego dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), censurando che la Corte territoriale si sia limitata a richiamare il titolo di reato e a definire irrilevanti le modalita' dell'azione, senza compiere la valutazione complessa prevista per la tenuità. Secondo motivo: censura circa la determinazione del trattamento sanzionatorio e presunta inosservanza/erronea applicazione degli artt. 4 e 4-bis L. 401/1989, lamentando il mancato esame delle deduzioni sull'entita' della pena contenute nell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il secondo motivo inammissibile per genericita', poiche' il ricorrente si e' limitato a richiamare per relationem le deduzioni di appello senza indicare con specificita' i punti di fatto e di diritto contestati. Accoglie invece il primo motivo: la Corte d'appello ha omesso la valutazione complessiva richiesta per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., limitandosi a descrivere l'elemento oggettivo del reato senza esaminare le peculiarita' concrete (modalita', grado di colpevolezza, entita' del danno o del pericolo). Percio' la sentenza impugnata e' annullata limitatamente all'accertamento dell'applicabilita' dell'art. 131-bis e la causa e' rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto; il ricorso e' dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita' della fattispecie, con riferimento alle modalita' della condotta, al grado di colpevolezza e all'entita' del danno o del pericolo (va motivato specificamente su tali elementi)
Indica i criteri di valutazione per la quantificazione della pena e, richiamato dalla giurisprudenza, da considerare anche nel giudizio sulla tenuita' del fatto (modalita', colpevolezza, danno/pericolo)
art. 4, comma 4-bis L. 401/1989
Norma sostanziale del reato contestato; la Corte territoriale si e' limitata a richiamarne l'elemento oggettivo senza valutare se, alla luce delle modalita' concrete, potesse trovare applicazione l'art. 131-bis
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Consentito il procedimento in camera di consiglio senza intervento del Procuratore generale e dei difensori in base alla disciplina emergenziale richiamata nella sentenza
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione della punibilita' ex art. 131-bis occorre che il giudice compia una valutazione motivata e congiunta di modalita' della condotta, grado di colpevolezza e entita' del danno o del pericolo; semplici enunciazioni o richiamo al titolo di reato non sono sufficienti
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici: non e' ammesso limitarsi a un richiamo 'per relationem' ai motivi di appello; occorre indicare punti di fatto e questioni di diritto da sottoporre al giudice di legittimita'
- Se la Corte di Cassazione annulla limitatamente all'accertamento della tenuita' del fatto e rinvia, il giudice di rinvio deve verificare esclusivamente l'applicabilita' dell'art. 131-bis e non puo' sollevare d'ufficio questioni come il decorso della prescrizione gia formatesi nel giudicato progressivo sulla responsabilita'
- La carenza motivazionale sul punto della tenuita' e' vizio che comporta l'annullamento con rinvio, dato che la valutazione e' di merito e richiede esame puntuale delle circostanze concrete
- Le censure generiche sulla determinazione della pena in cassazione sono inammissibili: il ricorrente deve specificare le ragioni di errore di diritto o le evidenze di illogicita' motivazionale
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