Cassazione Civile, Ordinanza n. 34658/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di quattro cartelle di pagamento. La CTP, riuniti i ricorsi, aveva rigettato integralmente; la CTR aveva confermato il rigetto e la società aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi contro la sentenza regionale. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, con atto controfirmato per accettazione dal difensore della controricorrente munito del relativo potere.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'atto di rinuncia al ricorso, ritenendolo valido perché sorretto da procura idonea a conferire il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate in presenza di conforme richiesta e accettazione della parte controricorrente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della norma e la sua stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rinuncia al ricorso non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché la disposizione è eccezionale e va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta da difensore munito di procura idonea e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia accettata, il giudice può compensare le spese di lite quando vi sia conforme richiesta delle parti.
- La previsione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
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