Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6552/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della valutazione dei titoli operata dalla Commissione, conosciuta dal ricorrente in data 13.05.2025, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso n. 0 punti, anziché n. 4 punti, per il servizio svolto presso le FF.AA. di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, e conferito il punteggio totale di 48.625, e, conseguentemente, collocato in graduatoria alla posizione non utile n. 543 e, per quel che occorrer possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, di tutti gli atti e i verbali della Commissione dagli estremi non noti; - della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) pubblicata in data 30.04.2025; - nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso lesivo della posizione del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione dei titoli e graduatoria di un concorso pubblico, nella parte in cui non è stato attribuito al candidato il punteggio per il servizio prestato presso le Forze Armate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato alla posizione n. 543 con 48,625 punti, ha impugnato la valutazione dei titoli e la graduatoria del concorso per 381 unità di personale non dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ha dedotto che la Commissione avrebbe illegittimamente attribuito zero punti, anziché quattro, per quattro anni di servizio prestato presso il Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito Italiano, con mansioni di contabile nella specializzazione tecnici. Secondo il ricorrente, tali mansioni sarebbero state specificamente riferibili al profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare, ai sensi degli artt. 3, lett. d), e 9, comma 5, del bando. Ha denunciato violazione dell’art. 97 Cost., della lex specialis, dei principi di imparzialità e trasparenza, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei titoli, perplessità, illogicità, difetto di istruttoria e violazione dell’autovincolo regolamentare. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4 Cost., nonché del principio di equità, sostenendo che l’erronea valutazione dei titoli avrebbe frustrato il diritto al lavoro e il principio di eguaglianza. La Commissione, nella relazione acquisita dal Tribunale, ha chiarito di avere svolto una verifica sostanziale delle mansioni dichiarate, valutandone la pertinenza rispetto all’insieme delle competenze proprie del profilo concorsuale, tra cui comunicazione con l’utenza, traduzione di atti, gestione dell’archivio, uso di macchine cifranti e gestione dei servizi consolari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricordato che la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali costituisce espressione di amplissima discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la relazione della Commissione è stata ritenuta coerente e adeguatamente riferita alle mansioni concretamente dichiarate dal candidato. La Commissione non si è limitata a considerare la qualifica formale o l’ente di appartenenza, ma ha verificato in concreto la natura delle attività svolte e la loro pertinenza al profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare. È emerso che le mansioni del ricorrente si collocavano in un contesto tecnico-militare, con compiti prevalentemente interni; le attività contabili rappresentavano soltanto una parte minima delle funzioni proprie del profilo concorsuale; non risultavano dichiarate esperienze nel ciclo documentale consolare, nei rapporti con l’utenza e il pubblico, nell’uso di macchine cifranti, centri radio e conferenze, né nell’istruzione, erogazione e gestione dei servizi consolari. Il Tribunale ha quindi escluso la manifesta arbitrarietà o illogicità della valutazione e ha ritenuto non dimostrata la piena riferibilità dell’esperienza al profilo messo a concorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 3, lett. d), bando di concorso

    1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre

    Il punteggio per il servizio è riconoscibile soltanto quando l’esperienza professionale sia specificamente riferibile al profilo concorsuale.

  • art. 9, comma 5, bando di concorso

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della richiesta di attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso le Forze Armate.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    È richiamato dal bando quale riferimento per individuare le pubbliche amministrazioni presso cui deve essere maturata l’esperienza professionale valutabile.

  • art. 3 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo dell’eguaglianza, senza che il Tribunale ravvisasse l’illegittimità della valutazione contestata.

  • art. 4 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al diritto al lavoro, ma la censura è stata respinta per l’infondatezza della contestazione sulla valutazione dei titoli.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la valutazione dei titoli costituisce espressione di amplissima discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Quando il bando riconosce punteggio per esperienze professionali specificamente riferite al profilo concorsuale, la commissione può e deve verificare in concreto la natura delle mansioni svolte e la loro effettiva pertinenza alle competenze del profilo, senza limitarsi alla qualifica formale del candidato o all’amministrazione di appartenenza.
  • Lo svolgimento di mansioni contabili in un contesto tecnico-militare non comporta automaticamente la riconducibilità dell’esperienza al profilo amministrativo-contabile-consolare, quando le attività dichiarate rappresentino solo una parte marginale delle funzioni del profilo e non comprendano le ulteriori competenze caratterizzanti previste dal bando.
  • Una relazione della commissione che individui puntualmente le competenze richieste dal profilo e confronti tali competenze con le mansioni dichiarate dal candidato è idonea a escludere i vizi di arbitrarietà, illogicità, travisamento e difetto di istruttoria, ove risulti intrinsecamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.