Cassazione Penale, Ordinanza n. 14963/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione della vicenda e una lettura alternativa delle prove. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo diretto a una non consentita rilettura del compendio probatorio e il secondo motivo aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale mirassero a sovvertire l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte d'appello, la quale aveva ricostruito i fatti con valutazione globale delle prove e con motivazione logica e corretta, non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la censura sulla recidiva era priva di specificità, poiché non si confrontava con le argomentazioni della decisione impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della condanna impugnata.
recidiva
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva per difetto di specificità, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza di merito abbia già offerto una ricostruzione globale, coerente e logicamente argomentata della vicenda.
- La censura sulla configurabilità del reato è inammissibile se si limita a prospettare una lettura alternativa degli elementi probatori senza misurarsi con gli specifici passaggi motivazionali della decisione impugnata.
- La doglianza relativa alla recidiva deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla legge e dalla decisione.
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