Cassazione Penale, Sentenza n. 15711/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) nullità dell'ordinanza per violazione del principio della domanda cautelare, perché dopo il rigetto del 6/11/2024 il PM non avrebbe formulato una nuova formale istanza ma si sarebbe limitato a trasmettere una nota e a correggere le generalità (data di nascita) dell'indagato; 2) difetto di gravità indiziaria relativamente al capo 76 bis, ossia l'addebito secondo cui Capriotti avrebbe acquistato circa 2 kg di cocaina (valore circa 60.000 euro) dall'Argenziano: la difesa contestava l'assenza di prova del trasferimento materiale della droga o del denaro nelle annotazioni di PG e riteneva che la valutazione probatoria del Tribunale del riesame fosse meramente congetturale
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: - sul profilo procedurale, il rigetto iniziale dell'istanza cautelare del 6/11/2024 è stato considerato come emesso nei confronti di un soggetto inesistente a causa dell'errore materiale nella data di nascita; la successiva nota del PM con la correzione delle generalità e i certificati allegati legittimavano il GIP a emettere una nuova ordinanza custodiale senza una richiesta espressa aggiuntiva, essendo di fatto pendente la domanda originaria; - sul profilo della gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito: il tribunale del riesame aveva fornito motivazione coerente e logica, mostrando la concatenazione degli elementi di indagine (intercettazioni ambientali, annotazioni OCP, caricamento nello scomparto occulto, dialoghi che indicano consegna e pagamento, successivo incontro con rumore di zip) idonei a sostenere la sussistenza di gravi indizi, per cui non è stata ravvisata manifesta illogicità o violazione di norme tali da giustificare cassazione
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale di reato contestata (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti); la misura cautelare è stata applicata in relazione a questa fattispecie
Previsione della correzione di errori materiali o omissioni non determinanti nullità; la sentenza discute la non applicabilità in senso limitativo quando l'errore è essenziale, ma conclude che la correzione delle generalità da parte del PM e la natura 'soggetto inesistente' del primo provvedimento legittimano la riedizione del giudizio
Norma citata in relazione alle questioni formali sulla domanda cautelare e all'istruttoria procedimentale; la Corte valuta la correttezza formale della rettifica delle generalità nella richiesta
Comma 1 relativo alla forma del provvedimento cautelare; comma 3 stabilisce che l'incertezza sull'identità esonera la PG dall'esecuzione. La Corte ha ritenuto che qui non sussistesse incertezza sull'identità nonostante l'errore materiale sulla data di nascita, e quindi la rettifica ha reso valido l'ulteriore provvedimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione sintetica del ricorso per cassazione contro misure cautelari; il ricorrente ha limitato motivi nei termini prescritti
comma 2 e commi 3-4 richiamati
Articolo sulle fonti di prova e valutazione degli indizi nel processo di merito; la Corte ricorda che in sede cautelare non si applicano in pieno i criteri di precisione e concorrenza del comma 2, essendo sufficienti indizi gravi idonei a fondare una qualificata probabilità
comma 1 (richiami a commi 3-4 dell'art. 192)
Disciplina delle misure cautelari personali; la Corte sottolinea che il regime cautelare richiede gravità indiziaria ma non la stessa intensità di prova che sarebbe necessaria in giudizio di merito
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Causa di cassazione per vizio di motivazione manifestamente illogico; la Corte ha valutato che non sussisteva tale vizio rispetto all'ordinanza impugnata
Massime di principio
- La correzione di errori materiali nelle generalità dell'indagato da parte del PM, accompagnata da documentazione correttiva, può legittimare la riconsiderazione di un provvedimento cautelare inizialmente emesso sul presupposto di dati errati: se il primo provvedimento è di fatto adottato nei confronti di un 'soggetto inesistente', la rettifica può rendere ammissibile una successiva ordinanza custodiale senza una nuova formale domanda
- L'incertezza formale sulla persona esclude l'esecuzione dell'atto, ma non sempre determina la nullità insanabile dell'intero procedimento se l'identità sostanziale dell'indagato è comunque accertabile dagli atti; per contestare validamente un provvedimento occorre dimostrare che l'errore ha inciso sull'identificazione reale della persona
- In sede di impugnazione in Cassazione delle misure cautelari la cognizione è limitata: il giudice di legittimità verifica la presenza di una motivazione logicamente coerente e l'assenza di manifeste illogicità o violazioni di legge, ma non può rivalutare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del peso degli indizi
- Per disinnescare una misura cautelare fondata su intercettazioni, osservazioni e riscontri circostanziali, la difesa deve proporre ipotesi alternative concrete e coerenti con gli elementi raccolti, non mere asserzioni generiche; l'assenza di prova materiale del passaggio della cosa o del denaro non è necessariamente dirimente se il quadro complessivo rende plausibile lo scambio
- Nelle valutazioni cautelari gli elementi utili sono la sinergia di diversi indizi (tempo e sequenza degli incontri, caricamento in vani occultI, contenuto dei dialoghi, spostamenti per schermare la visuale, rumori compatibili con apertura di involucri, consegna di denaro). Un compendio unitario di tali elementi può costituire gravità indiziaria anche in assenza di sequestro immediato
- Se si vuole impugnare efficacemente una misura per vizi procedurali legati alla domanda cautelare, occorre dimostrare che non vi è stata effettiva pendency della domanda originaria o che la rettifica non poteva ricostituire la domanda stessa; occorre altresì contestare l'esistenza materiale di prove che legittimano la riconsiderazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15659/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15660/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15661/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15662/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15663/2025 del 22/04/2025
- Sentenza penale · 22 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15664/2025 del 22/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →