Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17642/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fiorillo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi, entrambi fondati su nullità per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e in relazione alla lett. e) c.p.p., nonché sulla mancanza e/o illogicità della motivazione. In particolare si censurava che il Tribunale non aveva considerato adeguatamente gli argomenti del gravame (primo motivo) e, nel secondo, che il Tribunale aveva fatto leva esclusivamente sui precedenti dell'imputato e sulla sua pericolosità senza valutare la giovane età e il fatto che, per fatti successivi e analoghi, altra autorità aveva già ritenuto scemate le esigenze cautelari sostituendo la misura con gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo, il Tribunale aveva valutato l'assenza di elementi di novità e aveva correttamente richiamato la revoca delle misure di prevenzione, spiegando però che ciò non scalfiva il quadro cautelare; ha altresì osservato che la Corte d'appello aveva già motivato l'assenza di pericolosità generica tenendo conto dello stato detentivo che risultava destinato a durare fino al 2030 in relazione alla condanna d'appello (e che c'era un'ulteriore condanna successiva per condotta analoga). Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che il Tribunale del Riesame ha adeguatamente considerato i recenti precedenti specifici e la ripetizione di reati pochi mesi dopo la scarcerazione, elementi idonei a sostenere la pericolosità attuale. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione sulla misura cautelare in un procedimento non vincola il giudice in altro procedimento collegato: la scelta deve fondarsi sulla valutazione concreta e attuale del rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e si dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma richiamata per individuare il rito/competenza con cui il Tribunale di Napoli è stato adito (ricorso avverso ordinanze in materia cautelare); utilizzata come riferimento procedurale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    ricovero normativo delle censure mosse in cassazione: la lett. b) riguarda la nullità per violazione di norme processuali, la lett. e) la mancanza o illogicità della motivazione. La Corte ha valutato che le motivazioni del Tribunale erano sufficiente e non viziavano il provvedimento

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. C.p.p.

    norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria dopo la decisione; disposizione formale esecutiva della sentenza

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262598

    principio secondo cui la scelta della misura cautelare in un procedimento non è vincolata dalla valutazione effettuata in altro procedimento collegato; la discrezionalità del giudice deve valutare il pericolo di reiterazione nella dimensione concreta e attuale

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario prospettare elementi nuovi e apprezzabili che modifichino il quadro cautelare: semplici argomenti già noti o decisioni diverse in altri procedimenti non sempre sono sufficienti
  • Il giudice che decide sulle misure cautelari valuta la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione; tale valutazione è discrezionale e non vincolata da valutazioni svolte in procedimenti diversi
  • La mancanza o l'illogicità della motivazione è vizio rilevante in Cassazione solo se emerge chiaramente che il giudice non ha preso in considerazione argomentazioni rilevanti o ha tenuto un ragionamento manifestamente contraddittorio; la mera diversa valutazione dei fatti non basta
  • I precedenti specifici e la reiterazione di condotte criminali pochi mesi dopo una scarcerazione costituiscono elementi forti a sostegno della permanenza della pericolosità e legittimano misure più afflittive
  • Nel proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è utile documentare espressamente novità fattuali o giuridiche e, se si invoca la valutazione di altra autorità, spiegare perché quella valutazione dovrebbe vincolare o influenzare la decisione nel procedimento considerato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.