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Sentenza

Sentenza n. 462/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - degli esiti della prova scritta del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo parziale (50%) e indeterminato di n. 10 unità - area degli istruttori del CCNL funzioni locali 2019-2021 nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale bandito dal Comune di Cosenza, pubblicati sulla home page concorsuale in data 3 luglio 2025; - della prova scritta del ricorrente svolta in data 3 luglio 2025 ed acquisita dal portale telematico in medesima data nella parte da intendersi al medesimo lesiva; - dei verbali della Commissione di attribuzione del punteggio lesivo per il ricorrente; - di ogni atto, ancorché non noto, connesso e consequenziale rispetto a quelli già impugnati in via principale tra i quali l’eventuale calendario e/o avviso di convocazione alle prove orali ove non compare il ricorrente; - degli eventuali contratti stipulati con i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 ottobre 2025: - della graduatoria dei concorsisti ammessi alle prove orali per come rettificata dal Comune di Cosenza e nella parte da intendersi lesiva per il ricorrente, non ammesso alle prove orali del concorso; - del provvedimento di rettifica della graduatoria di concorso ove lesivo per il ricorrente e nella misura in cui il Comune annulla solamente la domanda n. 18; - dell’esito della prova del ricorrente anche per come revisionata dalla Commissione;

Giustizia amministrativa202501227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti e valutazione della prova scritta, verbali di attribuzione del punteggio, graduatoria degli ammessi alle prove orali e relativa rettifica nell’ambito del concorso per dieci posti di agente di polizia locale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico bandito dal Comune di Cosenza per la copertura a tempo parziale e indeterminato di dieci posti nell’area degli istruttori, profilo di agente di polizia locale, nonché la propria prova, i verbali di attribuzione del punteggio, gli eventuali atti relativi alla convocazione alle prove orali e gli eventuali contratti stipulati con i concorrenti utilmente collocati. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria degli ammessi alle prove orali, la sua rettifica, il provvedimento con cui era stata annullata soltanto la domanda n. 18 e l’esito della prova dopo la revisione. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. In sede cautelare il ricorrente era stato ammesso con riserva allo svolgimento di una prova orale ad hoc.

La decisione

Il TAR, con precedente ordinanza cautelare, aveva ammesso con riserva il ricorrente al completamento dell’iter concorsuale. In esecuzione dell’ordinanza, il ricorrente ha sostenuto la prova orale, ma è stato giudicato inidoneo. Il Collegio ha ritenuto che tale esito negativo elimini l’interesse concreto e attuale alla decisione della domanda di annullamento degli atti relativi alla prova scritta e all’ammissione alle prove orali, poiché anche l’eventuale rimozione degli atti impugnati non consentirebbe al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La peculiarità della vicenda e la definizione in rito hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, il ricorrente supera negativamente una prova successiva che costituisce comunque presupposto necessario per il conseguimento del bene della vita perseguito.
  • L’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e deve essere concreto e attuale; viene meno quando l’eventuale annullamento degli atti impugnati non potrebbe più procurare al ricorrente un’utilità effettiva.
  • L’ammissione con riserva al prosieguo di una procedura concorsuale non assicura il risultato utile del giudizio e non impedisce la successiva declaratoria di improcedibilità se l’esito della prova cui il candidato è stato ammesso è negativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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