Cassazione Penale, Sentenza n. 33293/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era sottoposto a custodia cautelare in carcere, disposta nel dicembre 2019, per alcuni dei reati oggetto di una sentenza di condanna. La Corte d'appello, con sentenza del 18 dicembre 2025, aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, determinando la pena complessiva in ventuno anni di reclusione. La difesa aveva chiesto che fosse dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso dei termini massimi, ma la richiesta era stata rigettata dalla Corte d'appello e, successivamente, dal Tribunale del riesame in sede di appello cautelare. Il Tribunale aveva ritenuto che, trattandosi di doppia conforme di condanna e tenuto conto delle sospensioni, il termine complessivo previsto dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. dovesse essere calcolato sulla base della pena edittale prevista per i reati contestati e non della pena concretamente inflitta. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che si sarebbe dovuto fare riferimento alla pena concretamente determinata per i reati cui era riferita la misura, pari a quattordici anni e sei mesi, nell'ambito della pena complessiva di ventuno anni. La difesa ha inoltre lamentato una disparità di trattamento rispetto ai coimputati, alcuni dei quali erano stati scarcerati in ragione della pena concretamente inflitta, e ha prospettato, in subordine, una questione di legittimità costituzionale degli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di conferma in appello della condanna di primo grado, i termini complessivi di custodia cautelare previsti dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. devono essere calcolati in relazione alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, e non alla pena concretamente irrogata. Poiché il termine legale non era decorso, considerando anche le sospensioni, l'ordinanza del Tribunale della libertà è stata ritenuta immune da vizi. La Corte ha inoltre rilevato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ed è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 303, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per individuare la disciplina dei termini di durata della custodia cautelare nella fase successiva alla pronuncia di condanna.
art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
In caso di conferma in appello della condanna di primo grado, il termine complessivo di custodia cautelare deve essere determinato facendo riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, non alla pena concretamente inflitta.
art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare in rapporto alle sospensioni dei termini.
In conseguenza del rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Impone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale indicato dalla difesa per la prospettata disparità di trattamento; la questione è stata ritenuta già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale.
art. 13, comma 5, Cost.
Parametro costituzionale indicato dalla difesa in relazione alla durata della custodia cautelare; la questione è stata ritenuta già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna di primo grado è confermata in appello, ai fini del calcolo dei termini complessivi di custodia cautelare previsti dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. deve considerarsi la pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, non la pena concretamente irrogata.
- Il termine massimo di efficacia della custodia cautelare non è decorso se, applicando la pena edittale prevista per i reati ritenuti e tenendo conto delle sospensioni legalmente rilevanti, non è stato raggiunto il limite temporale stabilito dalla legge.
- La diversa determinazione della pena concreta nei confronti di coimputati non impone di utilizzare la pena concretamente inflitta quale parametro per il calcolo dei termini di custodia cautelare, quando la disciplina applicabile richiede il riferimento alla pena edittale.
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