Cassazione Penale, Ordinanza n. 22698/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato, già confermata in appello, non è stata riformata in questa sede.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di appello non avrebbe considerato le doglianze difensive e non le avrebbe adeguatamente confutate. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era formulato in modo estremamente generico e privo dell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste, con conseguente inammissibilità.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione deve essere dedotto con censure specifiche, non meramente generiche, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione deve contenere censure specifiche e argomentate; non è sufficiente lamentare in modo generico l'omessa considerazione delle difese.
- L'inammissibilità è dichiarata quando il ricorso non espone in modo intelligibile le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la doglianza.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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