Cassazione Civile, Ordinanza n. 35938/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La lite nasce da una controversia tra proprietari confinanti di terreni agricoli, avente a oggetto l’accertamento dell’esatto confine tra i fondi, la restituzione della porzione di terreno ritenuta indebitamente occupata e il risarcimento dei danni per l’occupazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda principale, dichiarando il confine secondo la planimetria del c.t.u., ordinando la restituzione del terreno e liquidando un risarcimento, ma aveva compensato le spese di lite e quelle di c.t.u. Le attrici avevano proposto appello solo sul punto del maggior danno e delle spese. La Corte d’appello aveva respinto la domanda di maggior risarcimento, ma aveva riformato la statuizione sulle spese, ponendole integralmente a carico della convenuta appellata. La ricorrente ha censurato tale decisione con cinque motivi: 1) inammissibilità del motivo d’appello sulle spese per difetto di specificità ex artt. 342 e 348-ter c.p.c.; 2) violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c. per mancata motivazione sulla riforma della compensazione delle spese di primo grado; 3) violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. per la condanna integrale alle spese del secondo grado nonostante la reciproca soccombenza, dato il rigetto del motivo sul maggior danno; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la condanna integrale alle spese del secondo grado non era stata chiesta; 5) violazione dei parametri per la liquidazione delle spese professionali, per avere il giudice d’appello unificato le spese dei due gradi senza liquidazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha affermato che, in caso di conferma della decisione di primo grado, la pronuncia sulle spese può essere modificata solo se il capo relativo alle spese sia stato specificamente censurato in appello; nella specie, gli appellanti non avevano articolato una vera impugnazione sulla compensazione delle spese del primo grado, limitandosi a contestare il quantum del danno e a formulare nelle conclusioni richieste sul regime delle spese senza adeguata parte argomentativa. Inoltre, la Corte ha rilevato che la Corte d’appello aveva violato l’art. 91 c.p.c. ponendo le spese del secondo grado a carico della parte totalmente vittoriosa in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non fonda l’accoglimento su tale norma ma chiarisce che il rilievo decisivo è la mancanza di una specifica impugnazione sulle spese e la conseguente violazione del regime legale delle spese.
L’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti la sentenza di primo grado; la specificità va verificata in concreto, ma non basta una mera richiesta finale priva di critica specifica.
Richiamato con l’art. 342 c.p.c. ai fini della dedotta inammissibilità dell’appello, ma il nucleo della decisione riguarda la necessità di una censura specifica del capo sulle spese.
La Corte richiama il principio secondo cui la compensazione delle spese richiede una giustificazione coerente con i presupposti legali; nel caso concreto, la corte territoriale aveva compensato/riformato le spese senza adeguata base nella specifica impugnazione e senza motivazione idonea.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente; è illegittima la condanna alle spese di appello della parte totalmente vittoriosa in quel grado.
Indica i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento fatti valere dalla ricorrente nei vari motivi.
Richiamato per i parametri di liquidazione del compenso professionale.
Norma di conversione del d.l. n. 1/2012, richiamata in tema di parametri per le spese.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite secondo i parametri professionali.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado viene confermata nel merito, la statuizione sulle spese può essere riformata in appello solo se il relativo capo sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione; non è sufficiente una generica richiesta finale o una doglianza solo implicita.
- Il requisito di specificità dell’atto d’appello è soddisfatto solo se il gravame consente di individuare con certezza le statuizioni censurate e le ragioni della critica, mediante una parte argomentativa che si confronti con la motivazione del primo giudice.
- La compensazione delle spese non può essere disposta o riformata in modo svincolato dal concreto assetto delle censure e dall’esito complessivo della lite; il giudice di appello deve rispettare il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., salvo i casi consentiti dalla legge.
- È illegittima la condanna alle spese del grado di appello posta a carico della parte totalmente vittoriosa in quel grado.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la parte deve essere posta in condizione di verificare la congruità della liquidazione rispetto ai parametri normativi, specie quando i gradi di giudizio vengano considerati congiuntamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →