Cassazione Penale, Ordinanza n. 02436/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, a seguito di concordato sulla pena ex artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado solo quoad poenam, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Deduceva un asserito deficit assoluto di motivazione e l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla possibile ricorrenza di cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ha rilevato che, nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena e rinuncia ad altri motivi, la preclusione processuale derivante dall'accordo impedisce di devolvere in cassazione questioni sulle quali vi sia stata rinuncia, anche se rilevabili d'ufficio. Nel caso concreto, restavano estranei alla rinuncia solo i motivi relativi alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, ma la pena concordata non presentava profili di illegalità e la doglianza ex art. 129 c.p.p. risultava comunque preclusa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello sulla pena, con rinuncia agli altri motivi, limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati e produce una preclusione processuale anche nel giudizio di legittimità.
La Corte di appello può provvedere in camera di consiglio anche quando le parti concordino sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri motivi.
Richiamato come forma procedurale entro cui le parti possono formulare la richiesta di concordato in appello.
La doglianza relativa all'omessa verifica delle cause di proscioglimento è stata ritenuta preclusa dal concordato e dalla rinuncia ai motivi di impugnazione.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause esimenti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena, la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che impedisce di devolvere in cassazione questioni rientranti nell'ambito della rinuncia, anche se rilevabili d'ufficio.
- La preclusione derivante dal patteggiamento in appello non opera solo nei confronti della cognizione del giudice di secondo grado, ma si estende all'intero sviluppo processuale, compreso il controllo di legittimità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame ex art. 129 c.p.p. quando tale questione sia coperta dall'accordo in appello e dalla correlata rinuncia ai motivi non coltivati.
- Se la pena concordata è legale e non presenta profili di illegalità, la censura sul trattamento sanzionatorio non supera la preclusione derivante dal concordato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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