Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32576/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe verificato la sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato; dall'altro, violazione di legge per non avere il giudice esplicitato i passaggi intermedi del calcolo della pena e la congruità della pena concordata. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non rientrassero tra i motivi di ricorso consentiti contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La decisione

La Corte ha trattato il ricorso nelle forme de plano previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata era frutto dell'accordo tra le parti e che il ricorso non deduceva alcuno dei motivi consentiti dall'art. 448 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è frutto dell'accordo tra le parti e può essere impugnata soltanto nei limiti dei motivi consentiti dalla disciplina specifica.

  • art. 448 c.p.p.

    non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile esclusivamente per i motivi previsti dalla norma.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudicante non ha verificato la sussistenza di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato

    Il giudice deve verificare la presenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato nei limiti propri del giudizio conseguente alla richiesta di applicazione della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano»

    Le impugnazioni manifestamente inammissibili possono essere trattate nelle forme de plano previste dalla disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    come modificato dalla legge n. 103 del 2017

    La legge è richiamata quale fonte della modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se fondato su uno dei motivi specificamente consentiti dall'art. 448 c.p.p.; doglianze non riconducibili a tali motivi determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La censura relativa all'omessa verifica delle cause di non punibilità o di estinzione del reato, così come la contestazione della mancata esplicitazione dei passaggi intermedi del calcolo e della congruità della pena, non consente di superare i limiti dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento quando non sia ricondotta a uno dei motivi ammessi dall'art. 448 c.p.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.