Cassazione Penale, Sentenza n. 31531/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale del 29/04/2019, ha unificato i reati per continuità con quelli oggetto della sentenza del 17/05/2011 e ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 168 cod. pen., sostenendo che la sospensione condizionale era già stata revocata da altro giudice; (2) mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della recidiva reiterata e all'omessa motivazione sulle ragioni ostative all'esclusione della recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, poiché la sospensione condizionale era già stata revocata con sentenza del 19/09/2016 (allegato al ricorso). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché concerneva questioni di fatto (la recidiva) non dedotte in appello; la Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui il riconoscimento della continuazione non esclude la recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come norma relativa alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per carenza di interesse poiché il beneficio era già stato revocato da precedente decisione
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Norma processuale richiamata per indicare che il procedimento si è svolto secondo le disposizioni emergenziali previste da tale decreto-legge
orientamento giurisprudenziale sulla continuità e sulla recidiva
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il riconoscimento della continuazione tra reati non esclude automaticamente la valutazione della recidiva; sono compatibili e la ricorrenza della recidiva va valutata e motivata separatamente
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è stata già revocata da precedente decisione, un successivo gravame che ne chieda la revoca può essere privo di interesse e quindi inammissibile.
- Questioni che riguardano la valutazione di fatto (es. ricorrenza della recidiva) non adeguatamente dedotte in sede d'appello possono risultare inammissibili in Cassazione, che è limitata nel sindacare fatti non contestati o non adeguatamente motivati nelle fasi precedenti.
- Il riconoscimento della continuazione tra reati non esclude automaticamente la ricorrenza della recidiva: il giudice deve valutare e motivare separatamente entrambe le situazioni.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare altresì sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della Cassa delle ammende).
- Per evitare inammissibilità, è essenziale prospettare in appello tutte le doglianze di fatto e di diritto che si intendono poi portare in Cassazione; le questioni di fatto lasciate indimostrate o non contestate in appello rischiano di essere considerate precluse.
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