Cassazione Penale, Sentenza n. 19109/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Taranto che, ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p., aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la mancata modifica dell'imputazione richiesta dal giudice dell'udienza preliminare (che aveva suggerito la derubricazione da maltrattamenti in famiglia ad atti persecutori). Il ricorrente contestava l'abnormità dell'ordinanza sostenendo che l'azione penale era stata esercitata in forza di un'ordinanza di imputazione coatta (a seguito di rigetto parziale della richiesta di archiviazione) e che tale ordinanza vincolava la qualificazione giuridica del fatto, rendendo illegittimo che il giudice invitasse il PM a modificare l'imputazione e disponesse la restituzione degli atti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che il meccanismo di controllo introdotto dall'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. non è ostacolato dal principio di irretrattabilità dell'azione penale, poiché quest'ultimo vieta solo modifiche unilaterali del pubblico ministero, mentre non impedisce al giudice di qualificare diversamente il fatto. La qualificazione risultante dall'ordinanza di imputazione coatta non vincola i giudici delle fasi successive: il giudice dell'udienza preliminare può sollecitare la modifica dell'imputazione e, in caso di mancato adeguamento, disporre la restituzione degli atti. A seguito della restituzione, il pubblico ministero è obbligato ad adeguarsi alle indicazioni del giudice dell'udienza preliminare e non è più vincolato alla precedente ordinanza che aveva disposto l'imputazione coatta.
Norme richiamate
Introduce un potere di controllo del giudice dell'udienza preliminare sulla correttezza della descrizione e della qualificazione giuridica dell'imputazione; autorizza il giudice a sollecitare la modifica della imputazione e, in caso di diniego, a restituire gli atti al pubblico ministero, obbligandolo ad adeguarsi alle indicazioni del giudice.
Norma richiamata in relazione all'ordinanza che dispone l'imputazione coatta; dalla sentenza si ricava che l'ordinanza che dispone l'imputazione coatta produce effetti al momento dell'esercizio dell'azione penale, ma non vincola indefinitamente il procedimento in presenza della restituzione degli atti ex art. 423, comma 1-bis.
principio di irretrattabilità dell'azione penale
Secondo la giurisprudenza, il principio impedisce al pubblico ministero, una volta esercitata l'azione penale, di riformulare unilateralmente l'imputazione; la Corte chiarisce però che il principio non si oppone alle modifiche della qualificazione operate dal giudice, né al controllo previsto dall'art. 423, comma 1-bis.
artt. 572 e 323 (richiamati nel procedimento)
Nel procedimento era stata inizialmente valutata l'archiviazione con riguardo a reati richiamati (tra cui 572, atti persecutori); tali riferimenti contestualizzano la derubricazione prospettata dal giudice dell'udienza preliminare e la successiva divergenza sulla qualificazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'udienza preliminare può controllare e contestare la corretta descrizione e qualificazione giuridica dell'imputazione anche se l'azione penale è stata avviata in esito a un'ordinanza di imputazione coatta.
- Il principio di irretrattabilità dell'azione penale impedisce modifiche unilaterali del pubblico ministero, ma non preclude che sia il giudice, nelle sue potestà, a richiedere o imporre una diversa qualificazione del fatto.
- La restituzione degli atti ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. obbliga il pubblico ministero ad adeguarsi alle indicazioni del giudice dell'udienza preliminare nella nuova formulazione dell'imputazione; la precedente ordinanza di imputazione coatta non rimane vincolante oltre l'esercizio originario dell'azione penale.
- La corretta qualificazione giuridica del fatto deve essere garantita già in fase di udienza preliminare, anche per tutelare il diritto di difesa e consentire all'imputato scelte processuali appropriate (es. riti alternativi).
- L'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. prevale sulla precedente prassi giurisprudenziale che lasciava il 'ius variandi' al giudice solo nelle fasi successive, perché mira a evitare difformità tra imputazione nelle fasi iniziali e nel decreto di rinvio a giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18866/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18867/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →