Cassazione Penale, Sentenza n. 2538/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla corresponsione di una somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto da Rimonti Donata avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza del 27/07/2020. Il tema decisivo nel giudizio è la sopravvenuta rinunzia al ricorso, manifestata con atto del 6/09/2022, che ha comportato la valutazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
artt. 589 e 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen.
Si è ritenuto che la rinunzia al ricorso costituisca causa di inammissibilità dell'impugnazione; tali norme sono state richiamate per fondare l'inammissibilità e le relative conseguenze (spese processuali e sanzione a favore della cassa delle ammende).
Massime di principio
- La rinunzia espressa all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso: se il ricorrente rinuncia formalmente, il giudice dichiara inammissibile l'atto.
- La sopravvenuta rinunzia può comportare oltre all'inammissibilità anche l'obbligo di pagare le spese processuali sostenute dalla controparte.
- Se non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può disporre una sanzione pecuniaria destinata alla cassa delle ammende; l'entità è rimessa alla valutazione di equità del giudice.
- È importante che la rinunzia sia formale e documentabile: per evitare imposizioni di sanzioni o contestazioni sulla validità della rinunzia, la dichiarazione di rinuncia dovrebbe essere chiara, tempestiva e, se possibile, verbalizzata o depositata per iscritto secondo le forme richieste.
- In situazioni simili occorre verificare il momento della rinuncia (prima o dopo decisione) e la presenza di eventuali vizi (coercizione, errore, incapacità) che, se provati, possono impedire l'applicazione automatica delle conseguenze sanzionatorie.
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