Ordinanza n. 7062/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di (Catania) indetto con D.R. 2747 del 27/06/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali dell’8, 21 e 28 gennaio 2026, decreti ministeriali disciplinanti l’accesso e la formazione della graduatoria, bando universitario, prova di ammissione e atti della procedura di correzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti alla selezione nazionale per l’ammissione a Medicina e Chirurgia, non avevano conseguito alcuna sufficienza nelle tre discipline del semestre filtro, Biologia, Chimica e Fisica, e risultavano esclusi dalla graduatoria nazionale. Hanno impugnato, tra l’altro, il D.M. n. 1115/2025, che aveva modificato successivamente le regole di formazione della graduatoria consentendo l’inserimento anche di candidati con una sola sufficienza, subordinatamente al recupero dei CFU mancanti, nonché gli atti della procedura, deducendo violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell’autovincolo, lesione della par condicio, dell’imparzialità, dell’affidamento e del merito, illegittimità della mancata previsione di ulteriori scorrimenti per la copertura dei posti residui, violazione dell’anonimato delle prove, carenza di trasparenza e collegialità nelle correzioni, difformità didattiche tra gli atenei, difficoltà e sproporzione delle prove, difetto di istruttoria sulla capacità formativa degli atenei e illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, nella parte in cui esclude dalla prima applicazione della riforma le università non statali legalmente riconosciute e i corsi in lingua inglese. È stata inoltre chiesta l’ammissione cautelare con riserva e in sovrannumero. Il TAR ha rilevato che le doglianze relative a irregolarità nello svolgimento delle prove, ove non articolate come specifici motivi, non potevano essere autonomamente esaminate.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto, in via sommaria, che il D.M. n. 1115/2025 non violasse la legge delega né il d.lgs. n. 71/2025: le modifiche avrebbero ampliato, e non ristretto, le possibilità di inserimento in graduatoria, mantenendo la necessità del recupero dei CFU mancanti e assicurando la precedenza ai candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie. Il sistema articolato in sezioni e punteggi differenziati è stato considerato espressione della discrezionalità tecnica ministeriale e non manifestamente irragionevole, perché tutela il merito, l’affidamento dei candidati e l’esigenza di coprire i posti disponibili. I ricorrenti, non avendo ottenuto alcuna sufficienza, non hanno dimostrato che l’applicazione delle regole originarie avrebbe consentito loro l’ammissione; al contrario, secondo quelle regole sarebbero stati comunque esclusi. Le doglianze sulla strategia di studio sono state qualificate come interessi di mero fatto e prospettazioni ipotetiche. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, in ragione dell’esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare la continuità didattica del secondo semestre, anche considerando che il semestre filtro costituisce già un percorso accademico. Le censure sull’anonimato sono state ritenute ipotetiche e prive di prova concreta circa una possibilità effettiva di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione; le modalità di sigillatura, rilevazione informatica e correzione informatizzata sono apparse idonee a salvaguardare imparzialità e anonimato. Sono state ritenute generiche anche le censure sulla collegialità della correzione e sulle differenze didattiche tra atenei. La mancata disponibilità immediata della documentazione di correzione non è stata considerata vizio della procedura, pur rilevando il TAR che tale documentazione avrebbe dovuto essere resa tempestivamente accessibile. Le questioni tecniche sulla difficoltà delle prove non hanno evidenziato, allo stato, vizi macroscopici. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza, poiché l’applicazione graduale della riforma è stata ricondotta alla discrezionalità legislativa e a ragioni organizzative oggettive; inoltre i ricorrenti non avevano un interesse diretto e attuale rispetto a corsi e atenei diversi da quelli cui avevano partecipato. Non è stata ravvisata neppure una carenza istruttoria provata sulla capacità formativa degli atenei. L’ammissione in sovrannumero è stata negata anche perché incompatibile con censure aventi portata potenzialmente demolitoria dell’intera procedura e perché avrebbe potuto alterare la programmazione e il regolare svolgimento della didattica. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori e previsione di improcedibilità in caso di mancato adempimento. Ha inoltre disposto l’acquisizione di chiarimenti e documenti da Ministero, Cineca e università sulle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri valutativi e sui verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per 1.500 euro a favore delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato e 500 euro a favore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con compensazione nei confronti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Richiamato per la domanda di accertamento e condanna all’ammissione al corso, non accolta nella fase cautelare.
Richiamato quale base della notificazione per pubblici proclami nei confronti dell’elevato numero di controinteressati.
Richiamato in relazione all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con necessità di individuare nominativamente i controinteressati.
Legge delega della riforma dell’accesso ai corsi di Medicina; il TAR ha escluso, in via cautelare, che il D.M. n. 1115/2025 ne violasse i limiti.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Disciplina legislativa del nuovo accesso ai corsi di Medicina; il TAR ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta regolasse le modalità di formazione della graduatoria senza alterare i presupposti sostanziali dell’accesso al secondo semestre.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originaria dell’accesso e del semestre filtro, fondata sul conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie; il sistema successivo ne ha mantenuto la priorità ai fini della graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l’inserimento di candidati con almeno una sufficienza, prevedendo il recupero dei CFU mancanti e sezioni con punteggi differenziati; il TAR ne ha ritenuto non manifestamente illegittima la ratio correttiva.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
Disposizioni censurate per la differenziazione temporanea del sistema di accesso tra università statali, non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso, allo stato, i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
Impone il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa effettiva degli atenei, comprendente strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche; il TAR non ha ravvisato prova concreta di carenza istruttoria.
Richiamato per la rilevazione del fabbisogno professionale sanitario utilizzata nella determinazione dei posti disponibili.
art. 76 Cost.
Richiamato in relazione alla censura di eccesso di delega; il TAR ha ritenuto che la legge delega consentisse un’applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
Richiamato per la censura di disparità tra diverse categorie di atenei e corsi; il TAR ha ritenuto la differenziazione temporanea sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.
art. 34 Cost.
Richiamato dai ricorrenti, ma il TAR ha rilevato l’assenza di adeguata specificazione della violazione e di concreta incidenza sulla loro posizione.
art. 97 Cost.
Richiamato per imparzialità e buon andamento; il TAR non ha ravvisato, in via cautelare, una lesione concreta.
Massime di principio
- In una procedura selettiva nazionale, una modifica successiva dei criteri di formazione della graduatoria non è manifestamente illegittima quando amplia la platea degli idonei, mantiene la precedenza dei candidati che soddisfacevano integralmente i requisiti originari e subordina comunque l’ammissione definitiva al recupero dei requisiti formativi mancanti.
- La modifica delle modalità di valorizzazione dei risultati nella graduatoria, intervenuta dopo lo svolgimento delle prove ma senza incidere sui programmi, sulle prove, sui criteri di valutazione già applicati e sulle condizioni uniformi di esame, non determina di per sé una violazione della par condicio o dell’affidamento dei candidati.
- Chi contesta una disciplina selettiva deve indicare concretamente in quale modo il vizio denunciato abbia inciso sul proprio punteggio e dimostrare che, in applicazione della disciplina alternativa invocata, avrebbe conseguito l’utilità richiesta; non è sufficiente una prospettazione ipotetica relativa a diverse strategie di preparazione.
- La richiesta di ammissione cautelare in sovrannumero è incompatibile con censure aventi portata potenzialmente caducatoria dell’intera procedura, poiché l’accoglimento di tali censure imporrebbe la riedizione della selezione, mentre l’ammissione in sovrannumero presuppone la conservazione degli effetti della procedura.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove concorsuali non può fondarsi su una mera sequenza ipotetica di possibili irregolarità: occorre dimostrare una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato e di incidenza di tale collegamento sull’imparzialità o sull’esito della valutazione.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti per posti residui non è manifestamente irragionevole quando sia giustificata dall’esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del percorso formativo, purché la scelta costituisca un ragionevole bilanciamento con l’obiettivo della copertura dei posti.
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