Sentenza del 09/02/2016 n. 300 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Giurisdizione tributaria - atti impugnabili - art. 19, d.lgs. n. 546/92 - elencazione - interpretazione costituzionalmente orientata - è necessaria - impugnabilità di atti sulla base dei loro effetti giuridici - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di impugnare una fattura, sostenendo che l'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non comprendesse espressamente tale documento. La questione riguardava quindi l'interpretazione dell'elenco degli atti impugnabili e la riconducibilità della fattura a un atto di liquidazione contenente una specifica pretesa tributaria, con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento.
La decisione
La sentenza ha adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, affermando che l'elenco degli atti impugnabili non deve essere letto in modo meramente nominativo e tassativo. Occorre invece considerare gli effetti giuridici concreti dell'atto. Sono pertanto impugnabili tutti gli atti dell'ente impositore che portino il contribuente a conoscenza di una pretesa tributaria determinata e delle ragioni che la sostengono. Nel caso concreto, la fattura è stata ritenuta impugnabile perché riconducibile a un atto di liquidazione della tariffa igiene ambientale.
Norme richiamate
Elencazione degli atti impugnabili
L'elenco deve essere interpretato in senso funzionale e costituzionalmente orientato: rilevano la natura e gli effetti giuridici concreti dell'atto, non soltanto la sua denominazione formale.
Art. 97 Costituzione
Buon andamento della pubblica amministrazione
Impone una lettura delle norme processuali coerente con l'effettività e la correttezza dell'azione amministrativa.
Art. 24 Costituzione
Richiede che il contribuente possa contestare un atto quando esso rende concretamente conoscibile una pretesa tributaria lesiva, anche se l'atto non è nominativamente previsto dall'art. 19.
Art. 53 Costituzione
Contribuisce a garantire che la pretesa tributaria sia sottoponibile al controllo giurisdizionale quando viene formalmente portata a conoscenza del contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnabilità di un atto dipende soprattutto dagli effetti giuridici che produce e non esclusivamente dal nome o dalla forma attribuitagli.
- È normalmente impugnabile ogni comunicazione dell'ente impositore che renda attuale e specifica una pretesa tributaria, indicando importo richiesto e ragioni fattuali e giuridiche della richiesta.
- Anche documenti denominati fatture, solleciti o comunicazioni possono essere impugnabili se svolgono sostanzialmente la funzione di un atto di accertamento o liquidazione.
- L'atto deve tuttavia contenere una pretesa sufficientemente determinata e non limitarsi a una comunicazione meramente informativa o preparatoria.
- In caso di dubbio, l'interpretazione deve privilegiare l'effettività della tutela giurisdizionale del contribuente, evitando che la diversa denominazione formale dell'atto impedisca il controllo giudiziario.
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