Sentenza del 09/02/2016 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - ICI - Cartella di pagamento - Omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) - Vizio procedurale - Nullità della cartella esattoriale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto sussistente un vizio procedurale derivante dall'omessa notifica dell'avviso di accertamento e ha affermato la nullità della successiva cartella di pagamento. Il contribuente può impugnare la cartella chiamando in giudizio sia l'ente creditore sia l'Agente della riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella esattoriale perché l'avviso di accertamento ICI, quale atto presupposto della riscossione, non gli era stato notificato. L'omissione impedisce la conoscenza della pretesa tributaria e compromette il diritto di difesa, poiché la formazione della pretesa deve seguire una sequenza ordinata di atti, ciascuno validamente notificato.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiede che gli atti tributari siano adeguatamente motivati e portati a conoscenza del contribuente, così da consentire un'effettiva difesa.
Art. 11 del d.lgs. n. 504/1992
Disciplina l'accertamento dell'ICI e presuppone il rispetto delle formalità procedurali e notificatorie previste per rendere efficace la pretesa impositiva.
Cassazione n. 1532/2012
È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto può incidere sulla validità della cartella successiva.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 16412/2007
È richiamata per il principio della tutela del contribuente in caso di mancata notificazione dell'atto presupposto e per la possibilità di contestare il vizio nell'impugnazione della cartella.
Massime di principio
- La cartella di pagamento fondata su un atto impositivo presupposto non notificato è viziata, perché il contribuente non ha avuto la possibilità di conoscere tempestivamente la pretesa e di difendersi.
- Quando l'atto presupposto non è stato notificato, il contribuente può far valere il vizio impugnando la cartella e può convenire sia l'ente creditore sia l'Agente della riscossione.
- La regolare notificazione degli atti che compongono la sequenza impositiva è essenziale: la riscossione non può normalmente fondarsi su un atto rimasto sconosciuto al destinatario.
- Occorre distinguere tra omessa notifica dell'atto presupposto e sua semplice irregolarità o tardività: la concreta conseguenza dipende dagli atti disponibili e dalla prova della notifica.
- La contestazione deve essere proposta nei termini previsti per l'impugnazione della cartella, salvo specifiche situazioni in cui il vizio incida radicalmente sulla validità della pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 294 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 300 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 301 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 659 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →