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Sentenza

Sentenza del 09/02/2016 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Finanza locale - ICI - Cartella di pagamento - Omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) - Vizio procedurale - Nullità della cartella esattoriale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto sussistente un vizio procedurale derivante dall'omessa notifica dell'avviso di accertamento e ha affermato la nullità della successiva cartella di pagamento. Il contribuente può impugnare la cartella chiamando in giudizio sia l'ente creditore sia l'Agente della riscossione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella esattoriale perché l'avviso di accertamento ICI, quale atto presupposto della riscossione, non gli era stato notificato. L'omissione impedisce la conoscenza della pretesa tributaria e compromette il diritto di difesa, poiché la formazione della pretesa deve seguire una sequenza ordinata di atti, ciascuno validamente notificato.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiede che gli atti tributari siano adeguatamente motivati e portati a conoscenza del contribuente, così da consentire un'effettiva difesa.

  • Art. 11 del d.lgs. n. 504/1992

    Disciplina l'accertamento dell'ICI e presuppone il rispetto delle formalità procedurali e notificatorie previste per rendere efficace la pretesa impositiva.

  • Cassazione n. 1532/2012

    È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto può incidere sulla validità della cartella successiva.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 16412/2007

    È richiamata per il principio della tutela del contribuente in caso di mancata notificazione dell'atto presupposto e per la possibilità di contestare il vizio nell'impugnazione della cartella.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento fondata su un atto impositivo presupposto non notificato è viziata, perché il contribuente non ha avuto la possibilità di conoscere tempestivamente la pretesa e di difendersi.
  • Quando l'atto presupposto non è stato notificato, il contribuente può far valere il vizio impugnando la cartella e può convenire sia l'ente creditore sia l'Agente della riscossione.
  • La regolare notificazione degli atti che compongono la sequenza impositiva è essenziale: la riscossione non può normalmente fondarsi su un atto rimasto sconosciuto al destinatario.
  • Occorre distinguere tra omessa notifica dell'atto presupposto e sua semplice irregolarità o tardività: la concreta conseguenza dipende dagli atti disponibili e dalla prova della notifica.
  • La contestazione deve essere proposta nei termini previsti per l'impugnazione della cartella, salvo specifiche situazioni in cui il vizio incida radicalmente sulla validità della pretesa.

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