Sentenza del 09/02/2016 n. 294 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Giudizio di ottemperanza - oggetto del giudizio - sentenza passata in giudicato - competenza - consegue. Condanna per lite temeraria - condotta sleale - allegazione prova del danno - è necessaria - determinazione equitativa - allegazione non è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguardava l'individuazione del giudice competente per l'ottemperanza a una sentenza tributaria e la richiesta di condanna per lite temeraria. È stato affermato che l'oggetto dell'ottemperanza è la sentenza passata in giudicato. Quando il ricorso davanti alla Commissione tributaria centrale si estingue, passa in giudicato la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha respinto l'appello contro la decisione di primo grado; in tale situazione trova applicazione l'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, nella previsione riferita a "ogni altro caso". Quanto alla lite temeraria, la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. per condotta sleale richiede la prova del danno, mentre per la liquidazione equitativa prevista dal comma 3 non è necessaria una specifica allegazione probatoria del danno.
La decisione
La competenza per il giudizio di ottemperanza è stata individuata nel giudice tributario di secondo grado, poiché la sentenza della Commissione tributaria regionale era divenuta definitiva a seguito dell'estinzione del giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale. È stata inoltre chiarita la distinzione tra la condanna per lite temeraria fondata sulla condotta sleale, che richiede la prova del danno, e la liquidazione equitativa aggiuntiva ex art. 96, comma 3, c.p.c., per la quale tale prova non è necessaria. Il testo non indica in modo espresso l'esito concreto delle singole domande né i nominativi delle parti.
Norme richiamate
Art. 70, d.lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza tributaria. Quando il giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale si estingue e diventa definitiva la sentenza della Commissione tributaria regionale, la competenza spetta al giudice tributario di secondo grado.
Art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolazione e alla liquidazione delle spese di lite.
Art. 96, comma 1, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata fondata su una condotta sleale o colposa richiede l'allegazione e la prova del danno concretamente subito dalla parte richiedente.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Consente al giudice di liquidare equitativamente una somma ulteriore rispetto alle spese di lite; per tale forma di condanna non è necessaria la specifica allegazione o prova di un danno determinato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria occorre individuare quale sentenza sia divenuta effettivamente definitiva e, in base a ciò, determinare il giudice competente.
- L'estinzione del giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale può rendere definitiva la sentenza della Commissione tributaria regionale; in tal caso l'ottemperanza rientra nella competenza del giudice tributario di secondo grado.
- La richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la dimostrazione sia della condotta sleale o gravemente colposa sia del danno subito.
- La liquidazione equitativa prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. ha presupposti diversi e può essere disposta senza una prova analitica del danno, purché emerga l'uso abusivo o ingiustificato dello strumento processuale.
- La distinzione tra i commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. è essenziale: nel primo caso il danno deve essere provato, nel secondo il giudice può determinarne equitativamente l'importo.
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