Sentenza del 09/02/2016 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - IMU - Esenzione per terreni agricoli ubicati in aree montane - Istanza di rimborso - Diniego del Comune - L. n. 984/1977 - Diritto all'esenzione senza qualifica di coltivatore diretto - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha riconosciuto il diritto all’esenzione IMU e al conseguente rimborso, ritenendo sufficiente che i terreni agricoli fossero situati in aree montane o di collina delimitate dalla normativa richiamata. La legge non richiede, quale condizione ulteriore, che il possessore sia coltivatore diretto; pertanto, il diniego del Comune è risultato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego comunale sostenendo che i terreni agricoli erano ubicati in un’area montana delimitata ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977 e, pertanto, beneficiavano dell’esenzione IMU prevista dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, in relazione all’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992. La questione centrale riguardava la necessità, o meno, che il proprietario possedesse anche la qualifica di coltivatore diretto.
Norme richiamate
Art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, i quali rientrano nella previsione normativa di cui all'art. 7 legge n. 504/1992
L’esenzione IMU opera per i terreni agricoli situati nelle aree montane o collinari individuate dalla normativa, senza che sia necessario dimostrare la qualifica di coltivatore diretto del possessore.
Art. 7 d.lgs. n. 504/1992
La disposizione individua le ipotesi di esenzione dall’imposta per i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o collinari previste dalla legge.
Art. 15 legge n. 984/1977
La norma rileva ai fini della delimitazione delle aree montane o collinari cui si collega l’esenzione fiscale.
Massime di principio
- Per l’esenzione IMU dei terreni agricoli situati in aree montane o collinari, il requisito decisivo è l’ubicazione del terreno in un’area riconosciuta dalla normativa, non la qualifica soggettiva del proprietario.
- In assenza di un espresso richiamo normativo, l’Amministrazione non può imporre requisiti ulteriori, come la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
- Chi ha versato l’IMU su terreni esenti può chiedere il rimborso, purché dimostri la natura agricola del terreno e la sua appartenenza all’area montana o collinare delimitata dalla normativa applicabile.
- Il Comune deve verificare concretamente la localizzazione catastale e normativa dei terreni; il semplice possesso da parte di un soggetto non coltivatore non esclude automaticamente l’esenzione.
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