Sentenza del 09/02/2016 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Avviso di accertamento - Verifica fiscale della G.di.F - Termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni per emissione dell'accertamento - Mancato rispetto del termine - Art. 12, co. 7, l. n. 212/2000 - Violazione - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché emesso senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla conclusione delle operazioni di verifica. Tale termine consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste e impone all’ufficio di valutarle, garantendo il contraddittorio procedimentale. Nel caso concreto, l’Agenzia ha utilizzato i rilievi del processo verbale della Guardia di Finanza e ha concluso i controlli contabili e le indagini bancarie senza instaurare un verbale di contraddittorio e senza dimostrare l’esistenza di particolari e motivate ragioni di urgenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento. Ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni avesse impedito al contribuente di fornire tempestivamente ulteriori giustificazioni, che avrebbero potuto incidere sulla determinazione del reddito effettivamente percepito. In assenza di una particolare e motivata urgenza, la violazione del termine ha quindi determinato l’invalidità dell’atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare all’ufficio osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
Il termine tutela il diritto del contribuente al contraddittorio procedimentale e impedisce, salvo casi di particolare e motivata urgenza, l’emissione dell’avviso di accertamento prima della sua scadenza. La sua violazione comporta la nullità dell’atto impositivo.
Art. 24 della Costituzione
È richiamato quale fondamento del diritto di difesa del contribuente anche nella fase amministrativa precedente all’eventuale giudizio.
Massime di principio
- Quando un accertamento deriva da una verifica fiscale conclusa con un processo verbale, l’ufficio deve normalmente attendere sessanta giorni prima di emettere l’atto impositivo, consentendo al contribuente di presentare osservazioni e richieste.
- L’emissione anticipata dell’accertamento è legittima soltanto in presenza di specifiche ragioni di particolare e motivata urgenza, che devono risultare dall’atto o dagli atti del procedimento.
- Il termine non è una mera formalità: serve a garantire un effettivo contraddittorio e può consentire la correzione o la riduzione della pretesa tributaria sulla base delle giustificazioni del contribuente.
- In assenza di urgenza adeguatamente motivata, la violazione del termine può comportare la nullità dell’avviso di accertamento, purché il contribuente deduca e dimostri l’interesse concretamente leso dalla mancata interlocuzione.
- La sola acquisizione dei rilievi della Guardia di Finanza da parte dell’Agenzia delle Entrate non esonera l’ufficio dal rispetto delle garanzie procedimentali previste per il contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 294 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 300 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 301 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 659 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →