Sentenza del 09/02/2016 n. 301 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta comunale sulla pubblicità - ICP - art. 5, d.lgs. n. 507/93 - inidoneità strumento pubblicità - non è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: le guaine isolanti non sono state considerate strumenti pubblicitari idonei e, di conseguenza, non erano soggette all'imposta comunale sulla pubblicità. La decisione ha quindi riconosciuto l'assenza del presupposto impositivo in ragione della concreta inidoneità del mezzo a diffondere un messaggio pubblicitario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993, di guaine isolanti applicate alle pareti esterne di edifici in costruzione e recanti i segni distintivi della ditta edile. La norma richiede la diffusione di messaggi idonei a far conoscere a una massa indeterminata di potenziali acquirenti o utenti l'attività o i prodotti di un'impresa, mediante forme di comunicazione visive o acustiche collocate in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque percepibili da tali luoghi. Nel caso concreto, le guaine erano destinate a essere completamente ricoperte, si trovavano all'interno di un'area di cantiere privata e a una distanza tale da non essere facilmente percepibili dai passanti; pertanto, non svolgevano una concreta funzione pubblicitaria.
Norme richiamate
Art. 5, d.lgs. n. 507/1993
È soggetta all'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
L'imposta presuppone non la semplice presenza di un nome, logo o segno distintivo, ma la diffusione effettiva di un messaggio idoneo a promuovere o far conoscere un'attività o un prodotto a una massa indeterminata di potenziali utenti. Occorre quindi verificare concretamente la percepibilità e la funzione pubblicitaria del mezzo.
Massime di principio
- La tassabilità richiede che il messaggio sia concretamente percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico e potenzialmente rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari.
- La mera presenza di un marchio, denominazione o segno distintivo su un manufatto non è sufficiente, se il supporto non è idoneo a svolgere una reale funzione pubblicitaria.
- Devono essere valutate le caratteristiche concrete del mezzo: posizione, distanza, visibilità, durata, accessibilità dell'area e possibilità che il pubblico comprenda il messaggio.
- Elementi collocati in aree private, non facilmente visibili ai passanti o destinati a essere definitivamente coperti possono non integrare il presupposto dell'imposta.
- In situazioni analoghe, l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva idoneità pubblicitaria del mezzo; in mancanza, la pretesa impositiva può essere contestata.
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