Sentenza del 09/02/2016 n. 659 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Società di comodo - Onere delle prova - Grava sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. In presenza dei presupposti della disciplina sulle società di comodo, spetta al contribuente dimostrare che il mancato raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo non è imputabile a scelte o comportamenti societari, ma a condizioni oggettive e indipendenti dalla sua volontà. Non avendo assolto tale onere probatorio, la società non ha ottenuto l'annullamento dell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato l'accertamento fondato sulla disciplina delle società di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo implicitamente che il mancato conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze, dei proventi e del reddito non dipendesse da comportamenti societari, ma da circostanze oggettive. Tuttavia, il contribuente non ha fornito una prova sufficiente di tali situazioni oggettive e dell'impossibilità di raggiungere i risultati economici richiesti dalla norma.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Disciplina delle società non operative o di comodo.
La norma introduce parametri presuntivi basati su ricavi, incrementi di rimanenze, proventi e reddito. Il contribuente può superare gli effetti della presunzione dimostrando che il mancato raggiungimento dei valori deriva da oggettive situazioni che hanno reso impossibile conseguire tali risultati.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria applica la disciplina delle società di comodo sulla base dei parametri previsti dalla legge, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata delle circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.
- Non è sufficiente affermare genericamente che l'attività non era redditizia o che vi erano difficoltà economiche: occorre dimostrare il nesso causale tra le circostanze indipendenti dalla volontà della società e il mancato raggiungimento dei risultati previsti.
- In assenza di tale dimostrazione, l'avviso di accertamento fondato sulla presunzione di società di comodo tende a essere considerato legittimo.
- L'onere della prova grava sul contribuente, che deve conservare e produrre elementi specifici, verificabili e coerenti con l'impossibilità oggettiva di ottenere i ricavi e il reddito richiesti.
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