Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3725/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di riconoscimento della sentenza straniera sostenendo l'illegalità della pena determinata dall'Autorità giudiziaria greca. In particolare ha censurato la determinazione della pena come violativa del limite previsto per l'aumento per continuazione (art. 81 c.p.), poiché la pena base di 6 anni, aumentata di 1 anno per ciascuno degli ulteriori 25 trasportati, supererebbe il triplo della pena base.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'esecuzione in Italia, siano deducibili in sede esecutiva solo le nullità attinenti al titolo esecutivo o la illegittimità intrinseca della pena; nel caso di specie la pena non è illegale perché: a) la fattispecie estera è stata qualificata come unico reato pluriaggravato e non come pluralità di reati in continuazione, per cui i limiti di triplicazione per la continuazione non sono applicabili; b) la pena così determinata (25 anni di reclusione) è compatibile con l'ordinamento italiano in quanto non eccede il massimo previsto (30 anni) per analoga fattispecie; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola i limiti all'aumento della pena per continuazione. La Corte ha ritenuto che tale limite non sia applicabile se la fattispecie estera è un unico reato pluriaggravato e non una pluralità di reati in continuazione

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Riferimento al principio che regola la continuazione; la Corte osserva che nel caso in esame opera una deroga perché si tratta di un unico reato pluriaggravato

  • art. 3, L. n. 257/1989

    Stabilisce che la Corte d'appello determina la pena sulla base di quella contenuta nella sentenza straniera resa oggetto di riconoscimento, applicando i criteri della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate

  • art. 10, Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 1983)

    lo Stato di esecuzione è vincolato alla durata della sanzione come determinata dalla sentenza emessa dall'Autorità giudiziaria dello Stato della condanna e, solo quando essa è incompatibile con la propria legge, può adattare quella sanzione alla pena prevista nell'ordinamento interno

    Lo Stato di esecuzione deve rispettare la durata della pena stabilita dallo Stato emittente, adattandola solo se incompatibile con l'ordinamento interno; comunque la pena adattata non può eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 46923 del 21/10/2022, Rv. 283783)

    "in tema di riconoscimento di sentenza penale straniera, sono deducibili con incidente di esecuzione solo le nullità attinenti al titolo esecutivo, non essendo riproponibili le eccezioni relative al giudizio, salvo che si tratti di inesistenza del titolo esecutivo, o di illegittimità intrinseca della pena"

    Principio secondo cui, in sede esecutiva, non si possono riproporre questioni relative al merito del giudizio straniero salvo i casi tassativi indicati

Massime di principio

  • In sede di riconoscimento/esecuzione di sentenza penale straniera in Italia è possibile contestare in esecuzione solo vizi del titolo esecutivo o l'illegittimità intrinseca della pena; questioni di merito già decise non sono riapribili
  • La Corte di appello deve, di norma, rispettare la durata della pena determinata dallo Stato emittente; può adattarla solo se incompatibile con l'ordinamento italiano e comunque senza superare il massimo previsto dalla legge italiana
  • I limiti all'aumento per continuazione (es. il divieto di superare il triplo della pena base) si applicano quando si è in presenza di più reati distinti in continuazione; non si applicano se la fattispecie è qualificata come un unico reato pluriaggravato dal numero di persone coinvolte
  • Per evitare la preclusione di censure in sede esecutiva, le contestazioni sulla legittimità della decisione straniera (compresa la quantificazione della pena) dovrebbero essere sollevate tempestivamente nelle fasi di riconoscimento e, se ammesso, con i mezzi di impugnazione previsti (es. ricorso per cassazione), non lasciandole alla fase esecutiva
  • Se si ritiene che la sentenza straniera sia stata emessa "a non iudice" o che vi sia inesistenza del titolo esecutivo o illegittimità intrinseca della pena, queste sono le uniche questioni che possono essere dedotte in sede di esecuzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.