Ordinanza n. 884/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 27.08 inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 30,74, come risultante dal report analitico individuale della prova preselettiva rilasciato dall’Amministrazione; b) del provvedimento recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della predetta procedura concorsuale, nel quale è esclusa la ricorrente, come pubblicato dall’Amministrazione all’esito della prova preselettiva (prot. 58754 del 19.12.2025), nonché delle successive integrazioni e/o rettifiche del medesimo elenco, come da atti successivamente adottati e allegati in giudizio (prot. 58996 in pari data); nonchè ulteriore avviso di “integrazione elenco ammessi prove scritte” del 30.12.2025. c) dei verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. . 4, 8, 14, 22, 36, 39 e 40, con conseguente attribuzione della penalizzazione alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo, collegato e comunque connesso ai provvedimenti sopra specificamente indicati, ivi inclusi, ove occorra: gli atti di approvazione degli esiti della prova preselettiva; gli atti di formazione e approvazione della graduatoria della preselettiva; gli atti organizzativi e applicativi che precludono alla ricorrente la partecipazione alla sessione suppletiva della prova preselettiva del 19 gennaio 2026 e/o alla prova scritta del 26 gennaio 2026, nella parte in cui ledono la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con riserva di ulteriori motivi e integrazioni all’esito dell’acquisizione completa degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva e conseguente esclusione dalla prova scritta del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, in ragione dell'attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui le è stato attribuito il punteggio di 27,08 nella prova preselettiva, inferiore alla soglia minima di 30,74, nonché l'elenco degli ammessi alla prova scritta nel quale non figurava. Ha inoltre contestato i verbali della commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova, nella parte in cui avevano individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 4, 8, 14, 22, 36, 39 e 40, con conseguente penalizzazione della candidata. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusi gli atti che avrebbero potuto precludere la partecipazione alla sessione suppletiva della preselettiva e alla prova scritta. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della domanda cautelare e della contestazione del punteggio e delle risposte valutate come corrette.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della conferma degli effetti del decreto presidenziale già adottato. Nel bilanciamento degli interessi ha valorizzato anche il fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. Non ha definito il merito delle censure relative alla correttezza dei quesiti, alla valutazione della preselettiva o alla legittimità dell'esclusione; la trattazione del merito è stata fissata al 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare; l'ordinanza conferma gli effetti del precedente decreto presidenziale nel bilanciamento degli interessi, senza definire il merito della controversia.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un precedente decreto presidenziale considerando il bilanciamento degli interessi coinvolti e le circostanze sopravvenute, anche quando la parte abbia già sostenuto la prova la cui ammissione cautelare era controversa.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della conferma degli effetti del decreto presidenziale non comporta la decisione sul merito delle censure di illegittimità dedotte contro gli atti concorsuali.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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