Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per avere la Corte di appello riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale alla persona offesa, agente della polizia municipale che al momento dell'intervento si trovava fuori servizio e in abiti civili. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. n. 65/1986, gli addetti alla polizia municipale possono portare armi fuori dal servizio solo previa delibera del consiglio comunale, e che quindi non è possibile equiparare la polizia municipale alle altre forze di polizia; l'agente avrebbe qualità di polizia giudiziaria solo quando in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha accertato che l'agente Crotti si trovava al Comando quando giunse la segnalazione della commissione di una truffa in flagranza e intervenne, compiendo atti rientranti nelle sue attribuzioni istituzionali e nel territorio di competenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui gli appartenenti alla polizia municipale sono agenti di polizia giudiziaria in base al combinato disposto dell'art. 5 della L. n. 65/1986 e dell'art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p., purché intervengano nell'ambito territoriale dell'ente e nell'esercizio delle loro funzioni. Ha interpretato la locuzione "quando sono in servizio" in chiave funzionale (riferita al rapporto di impiego e all'esercizio della funzione), non in senso meramente temporale; pertanto l'intervento dell'agente è stato qualificato come atto di ufficio o di servizio e la condotta del ricorrente integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge quadro sulla polizia municipale
L. n. 65/1986, art. 5 (con particolare riferimento al comma 5)
La Corte ha ritenuto che gli appartenenti alla polizia municipale possono essere qualificati come agenti di polizia giudiziaria quando, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, esercitano poteri di intervento e accertamento dei reati; la previsione sul porto d'armi fuori servizio (comma 5) non esclude la qualifica funzionale di pubblico ufficiale quando l'intervento rientra nelle attribuzioni istituzionali.
art. 57, comma 2, lett. b)
La locuzione "quando sono in servizio" va interpretata funzionalmente con riferimento al rapporto di impiego e all'esercizio delle funzioni, e non in senso meramente temporale: l'agente che compie un intervento istituzionale nell'ambito territoriale competente può essere considerato in servizio ai fini della qualifica di polizia giudiziaria.
La condotta del ricorrente integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale poiché è stata rivolta contro una persona che stava compiendo un atto di ufficio/servizio riconducibile alle sue attribuzioni istituzionali.
Norma procedurale sulla trattazione scritta
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta ai sensi della norma citata, in assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- La qualifica di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria per appartenenti alla polizia municipale va valutata in base alla funzione svolta e al contesto territoriale: intervenire per accertare un reato nell'ambito territoriale dell'ente e nell'esercizio di attribuzioni istituzionali configura un atto di servizio anche se l'agente è in abiti civili o formalmente fuori orario.
- La locuzione "quando sono in servizio" deve essere interpretata in chiave funzionale (riferita al rapporto di impiego e all'esercizio della funzione), non esclusivamente secondo l'orario di lavoro: rileva l'attività svolta e la sua rilevanza pubblicistica.
- La possibilità o meno di portare armi fuori dal servizio (ove regolata) non determina di per sé la perdita della qualifica di pubblico ufficiale quando l'agente compie atti istituzionali nell'ambito delle proprie funzioni.
- Per qualificare un intervento come atto d'ufficio è importante dimostrare circostanze fattuali come: presenza al Comando, ricezione di una segnalazione di reato, immediato accertamento in flagranza e svolgimento di attività rientranti nelle attribuzioni istituzionali e nel territorio di competenza.
- In situazioni analoghe, la difesa che contesti la qualifica di pubblico ufficiale dovrebbe provare che l'intervento non rientrava nelle attribuzioni istituzionali o non aveva rilievo territoriale/istituzionale, ossia che l'agente non stava effettivamente svolgendo una funzione pubblicistica al momento dei fatti.
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