Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26684/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda non il merito del processo penale, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza della Corte di cassazione. Un difensore, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di correggere il capo relativo alla condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, perché il dispositivo originario aveva liquidato le spese in favore della parte civile senza considerare che essa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Giudice di Pace. La richiesta sosteneva che, in tale ipotesi, la liquidazione dovesse essere effettuata con separato decreto di pagamento e con versamento in favore dello Stato, ai sensi del d.p.r. 115/2002.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 15632 del 25.2.2022, sostituendo la formula originaria di condanna alla rifusione delle spese alla parte civile con quella che prevede la liquidazione delle spese da parte della Corte di appello di Venezia mediante separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato, poiché la parte civile era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 82 d.p.r. 115/2002

    La liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire mediante separato decreto di pagamento.

  • art. 83 d.p.r. 115/2002

    Il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa non può essere formulata come pagamento diretto alla parte civile, ma deve essere calibrata sul meccanismo del decreto di pagamento previsto dal testo unico sulle spese di giustizia.
  • L'errore materiale nel dispositivo della sentenza è emendabile quando dal fascicolo risulti con chiarezza il dato trascurato dal provvedimento, come l'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato.
  • In presenza di patrocinio a spese dello Stato della parte civile, la liquidazione delle spese processuali segue la disciplina speciale degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 e il pagamento deve essere effettuato in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.