Cassazione Penale, Ordinanza n. 29332/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persona offesa)
La controversia
La vicenda origina da una querela presentata per ipotesi di truffa ai danni della società rappresentata dal ricorrente. Ricevuta la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, la persona offesa proponeva opposizione; il giudice per le indagini preliminari dichiarava però inammissibile l’opposizione e disponeva l’archiviazione. La persona offesa proponeva quindi reclamo ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., ma il Tribunale lo convertiva in ricorso per cassazione, ritenendo che il gravame fosse fondato su ragioni diverse da quelle tassativamente previste dall’art. 410-bis cod. proc. pen. Con il ricorso si deduceva: 1) erroneità della motivazione del decreto di archiviazione, che avrebbe qualificato la vicenda come meramente civilistica senza considerare gli elementi della truffa; 2) carenza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta dalla persona offesa; 3) erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per mancata indicazione di investigazioni suppletive, sostenendosi che la produzione documentale fosse sufficiente a integrare tale requisito. La Corte affronta soprattutto la questione del rimedio impugnatorio esperibile avverso il decreto di archiviazione dopo la riforma del 2017 e la nozione di abnormità, ritenendo irrituale la conversione del reclamo in ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte afferma che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di archiviazione è ammissibile soltanto per dedurre l’abnormità del provvedimento, non anche per far valere vizi riconducibili all’art. 606 cod. proc. pen. Nel caso concreto non ricorre alcuna abnormità: il decreto di archiviazione è un atto previsto dall’ordinamento, emesso nell’esercizio dei poteri del GIP, e non determina una stasi processuale irreversibile, potendo il procedimento essere riaperto ex art. 414 cod. proc. pen. Per tale ragione la conversione del reclamo in ricorso per cassazione è ritenuta irrituale. La Corte conclude dunque qualificando l’impugnazione come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. e disponendone la trasmissione al Tribunale di Piacenza per l’esame secondo la disciplina propria di tale mezzo.
Norme richiamate
l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova
L’opposizione alla richiesta di archiviazione deve indicare specificamente l’oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova; la questione della nullità per violazione di tale disciplina va dedotta davanti al giudice che abbia erroneamente trattato il gravame.
Dopo la riforma del 2017, il reclamo al tribunale è il rimedio previsto contro il decreto di archiviazione nei casi tassativamente indicati dalla norma; il ricorso per cassazione non è il mezzo ordinario contro l’archiviazione.
Il richiamo all’art. 410 cod. proc. pen. implica il rispetto dei presidi partecipativi previsti per l’opposizione alla richiesta di archiviazione, con necessità di udienza camerale quando l’opposizione sia rituale e contenga specifiche richieste investigative.
Il decreto di archiviazione non ha stabilità assoluta e non preclude definitivamente la procedibilità, potendo il procedimento essere riaperto con la riapertura delle indagini.
art. 568, comma primo, cod. proc. pen.
Il principio di tassatività dei mezzi e dei casi di impugnazione è derogato soltanto nelle ipotesi di abnormità del provvedimento.
art. 111 Cost.
L’abnormità funzionale è correlata anche alla stasi del procedimento e al principio di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Contro il decreto di archiviazione, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è esperibile solo per dedurre l’abnormità del provvedimento; i vizi ordinari dell’archiviazione non consentono l’accesso diretto alla Corte di cassazione.
- L’abnormità richiede un’anomalia strutturale o funzionale radicale: non basta che il provvedimento sia illegittimo o erroneo, occorrendo che sia estraneo al sistema processuale o che determini una stasi irreversibile del procedimento.
- Il decreto di archiviazione, essendo espressamente previsto dall’ordinamento e suscettibile di riapertura delle indagini, non integra di regola un atto abnorme.
- Se la persona offesa propone opposizione rituale alla richiesta di archiviazione con puntuali indicazioni investigative, il giudice deve attivare il contraddittorio camerale previsto dalla legge; la sua omissione può essere dedotta come vizio del procedimento di archiviazione.
- La produzione documentale della persona offesa, se collegata a specifiche attività investigative richieste, può rilevare ai fini della ritualità dell’opposizione, ma la sede corretta per far valere l’eventuale nullità o l’erronea qualificazione del gravame è il giudice competente nel subprocedimento di archiviazione.
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