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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8310/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona (n. 554/2017) che aveva disposto la divisione dei beni comuni attribuendo l'intero alla Pesaresi e rigettato le richieste reciproche di rimborso. La ricorrente censura, tra l'altro: errata applicazione del principio della "non contestazione" (art.115 c.p.c. nella formulazione anteriore alla l. n.69/2009) con conseguente mancato riconoscimento degli esborsi da lei effettuati per acquisto, edificazione e migliorie; omessa o insufficiente valutazione della documentazione probatoria e della CTU; rifiuto di aggiornamento della perizia (CTU) nonostante il forte mutamento del mercato immobiliare; difetti motivazionali e violazioni delle regole di ammissione delle prove e del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte i motivi principali (primo, secondo, settimo e ottavo): ha ritenuto applicabile, anche nei giudizi instaurati prima della novella del 2009, il principio di non contestazione con riferimento ai fatti primari, e ha censurato la Corte d'Appello per non avere valutato correttamente la mancata, analitica contestazione dei fatti patrimoniali allegati dalla ricorrente. Ha altresì ritenuto necessario un aggiornamento della stima dei beni (o la motivazione tecnica che giustifichi il mancato aggiornamento) e ha disposto la cassazione della sentenza impugnata nei limiti indicati, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame sui punti censurati (verifica della non contestazione e nuova valutazione del valore dei beni, con eventuale rinnovo CTU). Ha rigettato il ricorso incidentale di Aquili. Ha disposto che il giudice di rinvio si pronunci anche sulle spese e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente incidentale al versamento aggiuntivo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella formulazione anteriore alla legge n. 69/2009

    La Corte afferma che il principio di non contestazione è applicabile anche ai giudizi instaurati prima della novella, ma limitatamente ai fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto). Se tali fatti sono specificamente allegati e non contestati in modo analitico, devono essere considerati assodati.

  • art. 116 c.p.c.

    Per i fatti secondari (meramente probatori) la non contestazione costituisce argomento di prova e tali fatti possono essere contestati anche in appello; la distinzione tra fatti primari e secondari è rilevante.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto/controricorrente ha l'onere di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti allegati dall'altra parte; la contestazione generica non è sufficiente a evitare gli effetti della non contestazione.

  • legge n. 69/2009

    modifica dell'art. 115 c.p.c.

    La novella ha codificato il principio di non contestazione, ma la Corte interpreta che essa abbia recepito un principio già elaborato dalla giurisprudenza e applicabile ai giudizi anteriori con le precisazioni indicate (distinzione fatti primari/secondari).

  • art. 2697 c.c.

    Regolamento dell'onere della prova; la Corte richiama il principio secondo cui l'onere probatorio va valutato anche in luce della non contestazione e della documentazione prodotta.

  • artt. 2712 e 2719 c.c.

    Norme sul valore probatorio delle copie e sulla prova documentale; la Corte osserva che la mancata contestazione formale di copie conforme può assumere rilievo ove la parte abbia adempiuto all'onere di allegazione.

  • art. 192 cod. civ. (terzo comma)

    Riconosce il diritto di ciascun coniuge alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale e spese per la comunione, ma ribadisce il coordinamento con le regole della divisione (art.194 e art.177) che, in sede di divisione, ripartiscono attivo e passivo in parti uguali.

  • art. 177 e art. 194 cod. civ.

    Art.177 definisce i beni della comunione; art.194 stabilisce che in sede di divisione attivo e passivo si ripartiscono in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione agli esborsi originari.

  • art. 718 c.c.

    Regola la divisione ereditaria/tra coeredi; la giurisprudenza e la Corte richiamano il principio di preferenza per la divisione in natura salvo che non sia 'comoda'.

  • art. 720 c.c.

    Prevede la deroga all'obbligo di divisione in natura quando i beni non sono 'comodamente' divisibili; la Corte conferma che la non comoda divisibilità può giustificare l'attribuzione dell'intero con conguaglio se i costi di frazionamento sono eccessivi (soglia praticata dal CTU >10%).

  • art. 728 c.c.

    Regola la consistenza della stima e l'aggiornamento del valore dei beni al tempo della decisione; la Corte afferma l'obbligo di aggiornare la stima in riferimento ai prezzi correnti e di considerare elementi di mercato, salvo che la parte che richiede la rivalutazione non adduca ragioni concrete di mutamento significativi.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del contraddittorio e della partecipazione delle parti; censurata la decisione di merito per aver assunto valutazioni di carattere tecnico senza adeguato confronto tecnico/contraddittorio su alcuni profili di stima (rinvio per nuovo esame).

  • art. 345 e art. 253 c.p.c.

    Richiamate in relazione all'ammissione di mezzi istruttori e le limitazioni al riesame di prove non adeguatamente motivate tra primo e secondo grado; la Corte precisa i limiti dell'ammissione e della riproposizione delle prove in appello.

  • art. 1114 e art. 720 c.c.

    Richiamati nel controricorso incidentale relativo alla divisibilità; la Corte rigetta l'incidentale riconoscendo la correttezza della valutazione di merito sulla non comoda divisibilità quando sorretta da CTU congrua.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    agg. comma 1-quater art.13 d.P.R. n.115/2002

    Disposto che, avendo rigettato il ricorso incidentale, sussiste l'obbligo per il ricorrente incidentale del versamento aggiuntivo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Principio di non contestazione: nei giudizi instaurati prima della riforma del 2009 si applica ai fatti primari; se una parte allega fatti costitutivi in modo chiaro e l'altra non li contesta in modo analitico nella comparsa di costituzione e risposta, tali fatti si considerano non contestati e il giudice può ritenere provata la circostanza senza ulteriore prova.
  • Fatti secondari e prova: le circostanze dedotte a mero supporto probatorio possono essere contestate anche in appello; la distinzione primario/secondario è cruciale per l'ammissibilità e l'efficacia della contestazione tardiva.
  • Onere della parte allegante: chi invoca la non contestazione deve aver prima adempiuto all'onere di allegazione puntuale dei fatti; occorre indicare dove tali fatti sono stati dedotti (atto e passaggi) per poter invocare l'effetto della non contestazione.
  • Aggiornamento della CTU: in cause di divisione il valore dei beni deve essere determinato con riferimento al mercato al tempo della decisione; la parte che chiede la rivalutazione deve allegare ragioni concrete di mutamento significativo, ma il giudice d'appello deve comunque valutare e, se necessario, disporre rinnovo/aggiornamento della perizia o motivare tecnicamente il mancato aggiornamento.
  • Non comoda divisibilità: la divisione in natura può essere esclusa quando il frazionamento comporti opere complesse o costi eccessivi che rendono sproporzionata la divisione; l'apprezzamento tecnico del CTU sul costo delle opere è decisivo e difficilmente sindacabile in Cassazione se corredato da motivazione congrua.
  • Riparto delle spese per esborsi personali in regime di comunione: anche se uno dei coniugi ha impiegato risorse personali per acquisti compresi nella comunione, in sede di divisione si applicano i principi di restituzione/indirizzo previsti dagli articoli civilistici (art.192, art.194), con la conseguenza che non sempre è consentita la ripetizione totale fuori dal meccanismo di divisione.
  • Contraddittorio e prove: il giudice non può fondare decisioni tecniche rilevanti senza adeguato contraddittorio sulle risultanze peritali o tecniche; in presenza di elementi nuovi o di forte mutamento del mercato è opportuno che il giudice disponga l'aggiornamento peritale.

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