Cassazione Civile, Sentenza n. 8233/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per attività difensiva prestata in favore della curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 5 del DM n. 55/2014 (co. 2), sostenendo che il Tribunale di Locri aveva liquidato i compensi applicando il parametro del 'decisum' (somma concretamente accordata in sentenza) anziché il 'deductum' (valore della domanda), non tenendo conto che la domanda era stata proposta per circa € 9.967.190,65 e chiedendo quindi una liquidazione di € 29.305,00 al netto della decurtazione ex art. 130 DPR 115/2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Locri, disponendo il rinvio ad altro giudice dello stesso Tribunale. La Corte ha affermato che, in linea di principio, per la liquidazione degli onorari a carico del cliente (anche nei casi di patrocinio a spese dello Stato) il parametro di riferimento è il valore della causa determinato ai sensi del codice di procedura civile (in particolare, la somma indicata nella domanda, art. 10 c.p.c.). Il giudice può tuttavia adeguare gli onorari al valore effettivo della controversia quando si riscontri una manifesta sproporzione rispetto al valore presunto, ma deve motivare specificamente tale scelta valutando l'attività difensiva prestata e le peculiarità del caso. Poiché il Tribunale di Locri ha erroneamente affermato di dover operare sulla base del decisum senza fornire una motivazione idonea a ritenere che il valore dedotto fosse manifestamente inadeguato, la decisione è stata annullata e la causa rinviata. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
DM n. 55/2014, art. 5, comma 2
Stabilisce che per la liquidazione dei compensi a carico del cliente si debba tener conto del valore corrispondente all'entità della domanda, pur consentendo un adeguamento al valore effettivo se il valore presunto risulta manifestamente diverso; il giudice deve motivare tale adeguamento
Codice di procedura civile, art. 10
Ai fini della liquidazione degli onorari, in materia di obbligazioni pecuniarie il parametro di riferimento è la somma pretesa con la domanda (il 'deductum')
Norma citata in relazione alla decurtazione prevista; nella specie il ricorrente aveva già computato la decurtazione nella richiesta di liquidazione
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 6487/2023, n. 18507/2018, n. 1805/2012, n. 28885/2023)
Conferma il principio che il parametro normale per la liquidazione è il valore della domanda e chiarisce i limiti e le modalità di eventuale adeguamento al valore effettivo, richiedendo motivazione specifica in caso di scostamento
Massime di principio
- Per la liquidazione degli onorari a carico del cliente (anche quando l'onere grava sullo Stato per patrocinio a spese dello Stato) il parametro ordinario è il valore della causa determinato ai sensi del codice di procedura civile, ossia la somma indicata nella domanda (deductum).
- Il giudice può discostarsi dal valore dedotto e adeguare la liquidazione al valore effettivo (decisum) solo se riscontra una manifesta sproporzione tra valore presunto e valore sostanziale; tale scelta richiede motivazione specifica, con valutazione dell'attività difensiva e delle peculiarità del caso.
- Non è sufficiente assumere automaticamente il valore concretamente liquidato in sentenza come parametro: il giudice deve dimostrare che il valore dedotto è manifestamente inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia.
- Nei casi di patrocinio a spese dello Stato si applicano le stesse regole sostanziali e di motivazione previste per le liquidazioni a carico del cliente privato.
- In pratica, chi chiede la revisione della liquidazione dovrebbe documentare e argomentare perché il valore dedotto è manifestamente diverso dall'effettivo (es. rilevante incidenza di interessi e rivalutazione, natura della pretesa), mentre il giudice che intende adeguare il parametro deve fornire una motivazione circostanziata sulla sproporzione riscontrata e sull'attività difensiva valutata.
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