Cassazione Civile, Sentenza n. 8255/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su quattro censure: 1) vizio per aver rigettato l'eccezione di giudicato relativa a diverso decreto ingiuntivo (art. 2909 c.c. e principio del giudicato); 2) errata qualificazione del rito applicato dal Tribunale di Pesaro, che ha utilizzato il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 nonostante la domanda cumulativa comprendesse anche prestazioni stragiudiziali non connesse e attività penali, per cui avrebbe dovuto applicarsi il rito ordinario (o il rito sommario di cognizione se ricorrente la fattispecie) e garantire il doppio grado di giudizio; 3) vizio nella liquidazione della parcella sub B) per mancato riconoscimento dell'urgenza, errata applicazione dei parametri (uso della Tabella n.10 anziché Tabella n.2) e mancata maggiorazione per difesa di più parti; 4) errata decorrenza degli interessi, contestata la liquidazione degli interessi solo dalla data della pronuncia invece che dalla costituzione in mora o dalla scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 231/2002 e dall'art. 1284 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (errata applicazione del rito) e, assorbiti gli altri motivi, ha cassato l'ordinanza impugnata. Per effetto della statuizione la Corte ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Ancona affinché sia consentito il sindacato di appello sul merito della opposizione al decreto ingiuntivo e sulle domande, nei limiti delle deduzioni già svolte dalle parti. La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385 co. 3 c.p.c.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: il rito speciale si applica quando la domanda riguarda esclusivamente compensi per prestazioni giudiziali civili; se la domanda è cumulativa e comprende prestazioni stragiudiziali non connesse o attività penali, prevale il rito ordinario (o il sommario di cognizione se ricorre la fattispecie), con conseguente ripristino della garanzia del doppio grado.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in ordine al principio del giudicato; la Corte ha valutato la questione ma l'ha assorbita insieme alle altre in ragione dell'esito sul vizio di rito.
art. 360 co.1 n.3 e n.4 c.p.c.
Norme riferite ai motivi di cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione; la Corte ha qualificato correttamente i motivi, ritenendo che la censura sulla scelta del rito andasse esaminata come vizio di cui al comma 1 n.4 e ha accolto il motivo relativo alla errata applicazione dell'art. 14 d.lgs.150/2011.
D.M. n. 55/2014 (art. 5 co.2 e art.4) e D.M. n. 37/2018
Regolamentano i parametri per la liquidazione dei compensi professionali. La controversia sulla corretta applicazione delle tabelle e sulle maggiorazioni è stata dedotta ma non decisa nel merito, essendo il motivo assorbito dopo la cassazione dell'ordinanza per vizio di rito.
D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (art. 4 co.2 lett. a))
Norma richiamata in tema di decorrenza degli interessi per ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; la ricorrente sosteneva che gli interessi dovessero decorrere secondo tale disciplina, ma la questione non è stata decisa nel merito posto che il ricorso è stato risolto sul vizio di rito.
art. 1284 co.4 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al tasso degli interessi dovuti dalla data della domanda; anche questa censura è stata assorbita dal decisum sul rito.
art. 1224 c.c.
Riferimento normativo per la decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora; invocato dalla ricorrente ma non deciso per effetto dell'assorbimento.
art. 354 c.p.c.
La Corte ha fatto riferimento all'art. 354 c.p.c. per spiegare che, constatata la nullità/errore di rito, il giudice di appello deve esaminare la causa nel merito nei limiti delle doglianze prospettate e che la rimessione al primo giudice è prevista solo nelle ipotesi di nullità tassative.
art. 383 co.3 c.p.c.
Richiamato per argomentare che il rinvio al giudice di primo grado è dovuto solo in caso di nullità che imponga la rimessione; qui si è proceduto invece al rinvio alla Corte d'appello per consentire il doppio grado di giudizio.
art. 385 co.3 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità: si è disposto che il giudice del rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Se la domanda di pagamento di compensi professionali è cumulativa e comprende prestazioni stragiudiziali non connesse o attività penali, il giudice non deve applicare automaticamente il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011: prevale il rito ordinario (o il sommario di cognizione se la fattispecie lo consente), con la conseguente garanzia del doppio grado.
- La scelta errata del rito può incidere sul diritto al doppio grado e configurare motivo di cassazione: il rimedio è la cassazione e il rinvio alla Corte d'appello affinché esamini il merito nell'ordinario contraddittorio di secondo grado.
- Questioni di merito quali la liquidazione delle parcelle (parametri da utilizzare, riconoscimento dell'urgenza, maggiorazioni per più parti) vanno esaminate nel merito dal giudice competente secondo i parametri del D.M. n.55/2014 (e sue modifiche), ma la corretta qualificazione del rito è preliminare e può assorbire tali questioni.
- Le doglianze relative alla decorrenza degli interessi (costituzione in mora vs. disciplina del d.lgs. 231/2002) devono essere valutate nel merito dal giudice investito della decisione; l'eventuale errata liquidazione degli interessi può essere affrontata in grado di appello se il rito prescelto lo consente.
- In caso di vizio di rito che abbia impedito il normale esercizio del diritto di impugnazione, la Corte di legittimità può cassare e rinviare per consentire il sindacato di appello, senza rinnovare il giudizio di primo grado in cassazione.
- Nella proposizione delle eccezioni processuali (es. giudicato) è necessario fornire prova adeguata dell'irrevocabilità della pronuncia e della identità delle pretese per precludere ulteriori esami: l'assenza di prova può determinare il rigetto dell'eccezione.
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