Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8325/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Pesaro che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 921/2018 relativo ai compensi pattuiti con l'avv. Annarita Furiassi. Sostenevano che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e che, comunque, avendo introdotto l'opposizione con ricorso sommario (art. 702-bis c.p.c.), la tempestività deve essere valutata sulla data di deposito del ricorso (28-11-2018), entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto (20-10-2018). Il Tribunale aveva invece ritenuto che parte delle prestazioni fosse stragiudiziale e che pertanto dovesse applicarsi il rito ordinario; aveva poi ritenuto non sanata la tardività perché la notifica del ricorso era avvenuta solo il 17-12-2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile il precedente Cass. n. 25543/2023 e stabilendo che, anche quando la domanda riguardi compensi per attività stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali, l'opponente può validamente introdurre l'opposizione con il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.; in tale ipotesi la tempestività va valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso sommario. Nel caso concreto il deposito del ricorso è avvenuto il 28-11-2018, entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (20-10-2018), per cui l'opposizione è tempestiva. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; la causa dovrà essere trattata in composizione monocratica in ragione dell'introduzione con ricorso sommario.

Norme richiamate

  • D.lgs. 150/2011, art. 14

    Regola il procedimento speciale per i compensi degli avvocati; la Corte osserva che, se la domanda riguarda compensi per attività giudiziali civili e per attività stragiudiziali non collegate, non è automaticamente escluso l'uso del procedimento sommario ex art. 702-bis; pertanto l'art. 14 non impedisce la scelta del rito sommario quando applicabile.

  • D.lgs. 150/2011, art. 4, comma 5

    Stabilisce che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, fermo quanto riguarda decadenze e preclusioni. La Corte ha ritenuto che tale norma non osti alla valutazione della tempestività in base alla data di deposito del ricorso sommario quando l'opponente abbia scelto il rito sommario.

  • Codice di procedura civile, art. 702-bis

    Individua il procedimento sommario di cognizione; la Corte afferma che il giudizio di opposizione introdotto con ricorso sommario è legittimo e che la tempestività dell'opposizione va valutata con riferimento al deposito del ricorso, essendo il procedimento sommario una alternativa fungibile rispetto al rito ordinario.

  • Codice di procedura civile, art. 641

    Fissa il termine per proporre opposizione ai decreti ingiuntivi; la Corte ha confermato che, quando l'opposizione è introdotta con ricorso sommario, il termine deve essere valutato con riferimento al deposito del ricorso (qui 28-11-2018 rispetto a decreto notificato il 20-10-2018).

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma invocata per la censura di violazione di legge in cassazione (error in iudicando); la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato rispetto alla valutazione della tempestività.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Richiamato in riferimento ai requisiti di ammissibilità del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti fossero soddisfatti.

  • Codice di procedura civile, art. 385, comma 3

    Norma sui compensi per la fase di legittimità; la Corte ha disposto che il giudice del rinvio decida anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda compensi professionali misti (attività giudiziali e attività stragiudiziali non connesse), il giudizio non è automaticamente vincolato al rito speciale del d.lgs. 150/2011: l'opponente può optare per il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.
  • Se l'opposizione al decreto ingiuntivo è introdotta con ricorso sommario, la tempestività va valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso (non alla data di notifica dell'atto di fissazione dell'udienza), e quindi il termine di 40 giorni dell'art. 641 c.p.c. si computa rispetto a tale deposito.
  • La scelta del rito sommario è una facoltà della parte quando applicabile; il giudice non può trasformare d'ufficio la scelta in rito ordinario se la materia rientra nell'ambito del 702-bis e l'opponente ha correttamente depositato il ricorso nei termini.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale, la Corte tende a dare continuità ai precedenti recenti (es. Cass. 25543/2023) che riconoscono la fungibilità e l'alternatività del procedimento sommario rispetto al rito ordinario per determinate controversie sui compensi.
  • In situazioni simili verificare sempre: (a) la natura giudiziale o stragiudiziale delle prestazioni reclamate; (b) la forma scelta per introdurre l'opposizione (ricorso sommario vs atto di citazione); (c) la data di deposito del ricorso per valutare la tempestività rispetto al termine di 40 giorni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.