Cassazione Civile, Sentenza n. 8325/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Pesaro che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 921/2018 relativo ai compensi pattuiti con l'avv. Annarita Furiassi. Sostenevano che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e che, comunque, avendo introdotto l'opposizione con ricorso sommario (art. 702-bis c.p.c.), la tempestività deve essere valutata sulla data di deposito del ricorso (28-11-2018), entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto (20-10-2018). Il Tribunale aveva invece ritenuto che parte delle prestazioni fosse stragiudiziale e che pertanto dovesse applicarsi il rito ordinario; aveva poi ritenuto non sanata la tardività perché la notifica del ricorso era avvenuta solo il 17-12-2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile il precedente Cass. n. 25543/2023 e stabilendo che, anche quando la domanda riguardi compensi per attività stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali, l'opponente può validamente introdurre l'opposizione con il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.; in tale ipotesi la tempestività va valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso sommario. Nel caso concreto il deposito del ricorso è avvenuto il 28-11-2018, entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (20-10-2018), per cui l'opposizione è tempestiva. La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; la causa dovrà essere trattata in composizione monocratica in ragione dell'introduzione con ricorso sommario.
Norme richiamate
Regola il procedimento speciale per i compensi degli avvocati; la Corte osserva che, se la domanda riguarda compensi per attività giudiziali civili e per attività stragiudiziali non collegate, non è automaticamente escluso l'uso del procedimento sommario ex art. 702-bis; pertanto l'art. 14 non impedisce la scelta del rito sommario quando applicabile.
D.lgs. 150/2011, art. 4, comma 5
Stabilisce che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, fermo quanto riguarda decadenze e preclusioni. La Corte ha ritenuto che tale norma non osti alla valutazione della tempestività in base alla data di deposito del ricorso sommario quando l'opponente abbia scelto il rito sommario.
Codice di procedura civile, art. 702-bis
Individua il procedimento sommario di cognizione; la Corte afferma che il giudizio di opposizione introdotto con ricorso sommario è legittimo e che la tempestività dell'opposizione va valutata con riferimento al deposito del ricorso, essendo il procedimento sommario una alternativa fungibile rispetto al rito ordinario.
Codice di procedura civile, art. 641
Fissa il termine per proporre opposizione ai decreti ingiuntivi; la Corte ha confermato che, quando l'opposizione è introdotta con ricorso sommario, il termine deve essere valutato con riferimento al deposito del ricorso (qui 28-11-2018 rispetto a decreto notificato il 20-10-2018).
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Norma invocata per la censura di violazione di legge in cassazione (error in iudicando); la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato rispetto alla valutazione della tempestività.
Codice di procedura civile, art. 366
Richiamato in riferimento ai requisiti di ammissibilità del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti fossero soddisfatti.
Codice di procedura civile, art. 385, comma 3
Norma sui compensi per la fase di legittimità; la Corte ha disposto che il giudice del rinvio decida anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda compensi professionali misti (attività giudiziali e attività stragiudiziali non connesse), il giudizio non è automaticamente vincolato al rito speciale del d.lgs. 150/2011: l'opponente può optare per il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.
- Se l'opposizione al decreto ingiuntivo è introdotta con ricorso sommario, la tempestività va valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso (non alla data di notifica dell'atto di fissazione dell'udienza), e quindi il termine di 40 giorni dell'art. 641 c.p.c. si computa rispetto a tale deposito.
- La scelta del rito sommario è una facoltà della parte quando applicabile; il giudice non può trasformare d'ufficio la scelta in rito ordinario se la materia rientra nell'ambito del 702-bis e l'opponente ha correttamente depositato il ricorso nei termini.
- In caso di contrasto giurisprudenziale, la Corte tende a dare continuità ai precedenti recenti (es. Cass. 25543/2023) che riconoscono la fungibilità e l'alternatività del procedimento sommario rispetto al rito ordinario per determinate controversie sui compensi.
- In situazioni simili verificare sempre: (a) la natura giudiziale o stragiudiziale delle prestazioni reclamate; (b) la forma scelta per introdurre l'opposizione (ricorso sommario vs atto di citazione); (c) la data di deposito del ricorso per valutare la tempestività rispetto al termine di 40 giorni.
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